Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri previsti dalla presente legge, che ammontano annualmente a lire 150.000.000 (centocinquantamilioni) a decorrere dal 1996, graveranno: a) per lire 100.000.000 (centomilioni) sul capitolo 21820 ("Spese per incarichi di consulenza"); b) per lire 50.000.000 (cinquantamilioni) sul capitolo 57260 ("Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche"). 2. Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 150.000.000 (centocinquantamilioni) si provvedera', per il triennio 1996/1998, mediante l'utilizzo dello stanziamento, di pari importo, iscritto al capitolo 69000 ("Fondo globale per il finanziamento di spese correnti") dei rispettivi bilanci, a valere sull'accantonamento previsto al punto D8 dell'allegato 1 del bilancio annuale e pluriennale per gli anni 1996 e 1996/1998.