Art. 7.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Gli  oneri  previsti  dalla  presente  legge,   che   ammontano
annualmente  a  lire  150.000.000 (centocinquantamilioni) a decorrere
dal 1996, graveranno:
   a) per lire 100.000.000 (centomilioni) sul capitolo 21820  ("Spese
per incarichi di consulenza");
   b)  per  lire  50.000.000  (cinquantamilioni)  sul  capitolo 57260
("Contributi ad enti e ad associazioni  culturali  ed  educative  per
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche").
  2.  Alla  copertura  della maggiore spesa annua di lire 150.000.000
(centocinquantamilioni) si provvedera', per  il  triennio  1996/1998,
mediante  l'utilizzo dello stanziamento, di pari importo, iscritto al
capitolo  69000  ("Fondo  globale  per  il  finanziamento  di   spese
correnti")  dei  rispettivi  bilanci,  a  valere  sull'accantonamento
previsto  al  punto  D8  dell'allegato  1  del  bilancio  annuale   e
pluriennale per gli anni 1996 e 1996/1998.