Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
  Gli  oneri di cui alla presente legge, stimati in L. 50.000.000 per
l'esercizio in corso, fanno carico al capitolo n.  780  del  bilancio
Regionale che presenta la necessaria copertura.
  Per  gli  esercizi successivi le spese faranno carico allo stesso o
analogo capitolo di bilancio.