Art. 2. Norma finanziaria Gli oneri di cui alla presente legge, stimati in L. 50.000.000 per l'esercizio in corso, fanno carico al capitolo n. 780 del bilancio Regionale che presenta la necessaria copertura. Per gli esercizi successivi le spese faranno carico allo stesso o analogo capitolo di bilancio.