(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40
                         del 28 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le norme di cui agli artt. 2, comma 2 e 3, e 14, comma 1, della
legge regionale 3 novembre 1993, n. 54 e all'art. 1, comma  1,  della
legge  regionale  18 dicembre 1995, n. 68 vanno interpretate nei modi
indicati nei seguenti capoversi.
  La norma di cui al comma 2 dell'art. 2  della  legge  regionale  n.
54/1993  deve intendersi nel senso che ogni incentivo, agevolazione o
altro beneficio a carico della Regione e' condizionato all'iscrizione
nell'Albo regionale al momento della erogazione.
  Il comma 1 dell'art.  1  della  legge  regionale  n.  68/1995  deve
intendersi  nel  senso  che  l'iscrizione  all'Albo  regionale  delle
cooperative non condiziona l'erogazione di agevolazioni, incentivi ed
altri benefici da parte della Regione relativamente alle  domande  di
concessione presentate fino al 29 giugno 1996, qualunque sia la legge
di riferimento.
  Il  comma  3  dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  54/1993 si
riferisce  alle  Societa'  Cooperative  che  abbiano  nel  territorio
regionale  una  sede,  legale  o  effettiva, principale o secondaria,
ovvero una filiale, una succursale o uno stabilimento o una struttura
comunque denominata che siano,  comunque,  operanti  ed  impegnate  a
realizzare programmi di intervento sul territorio regionale.
  Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 54/1993 cosi' come
sostituito  dall'art.  1  della legge regionale n. 46/1995 non abroga
quanto specificamente disposto dall'art. 5 della legge  regionale  31
maggio 1993 n. 26, per gli organismi cooperativi in essa contemplate,
relativamente  ad  aumenti di capitali finalizzati agli interventi di
cui al comma 3 del medesimo articolo.