Art. 10. Prima attuazione del regolamento 1. Nella prima fase attuativa del presente regolamento e, quindi, nel primo rapporto convenzionale che le ASL, sulla base della allegata convenzione, instaureranno con gli enti gestori residenze protette, non potendo prevedere, al momento, il numero delle istanze che si determineranno e l'evoluzione dell'intero sistema trattante, e' necessario ripartire le risorse disponibili di cui alla lett. b) dell'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sulla base della popolazione residente nel territorio pugliese. 2. In particolare, potendo le residenze protette anche ospitare - sino a una valore percentuale massimo pari al 15% della propria ricettivita' - persone che non abbiano raggiunto l'eta' pensionabile ma che presentino difetti fisici e/o psichici determinanti la non completa autosufficienza, la ripartizione delle risorse e' data dai seguenti valori percentuali: 85% rapportato alla popolazione anziana residente in ogni singola ASL (ultrasessantacinquenne); 15% rapportato alla popolazione di eta' inferiore ai sessantacinque anni residente in ogni singola ASL. 3. Sulla base dei valori di cui al comma 2 e in applicazione della Tabella "A", allegata in uno al presente regolamento, il primo convenzionamento tra le ASL e le residenze protette e' subordinato alla disponibilita' di risorse finanziarie a valere sull'art. 4, lett. b), della richiamata legge regionale n. 20 del 1995, come di seguito indicato: ASL BA/1 Lit. 561.259.030 ASL BA/2 Lit. 659.581.710 ASL BA/3 Lit. 487.967.480 ASL BA/4 Lit. 1.404.682.770 ASL BA/5 Lit. 554.722.690 ASL BR/1 Lit. 1.058.996.430 ASL FG/1 Lit. 567.045.850 ASL FG/2 Lit. 547.688.600 ASL FG/3 Lit. 698.625.710 ASL LE/1 Lit. 1.214.749.930 ASL LE/2 Lit. 872.062.330 ASL TA/1 Lit. 1.372.617.470 4. I fondi assegnati alle ASL e non utilizzati nell'anno di riferimento devono essere dalle stesse riutilizzati negli anni seguenti. L'importo delle somme non utilizzate sara' detratto dalle assegnazioni successive.