Art. 10.
                  Prima attuazione del regolamento
 
  1.  Nella  prima fase attuativa del presente regolamento e, quindi,
nel primo  rapporto  convenzionale  che  le  ASL,  sulla  base  della
allegata  convenzione,  instaureranno  con gli enti gestori residenze
protette, non potendo prevedere, al momento, il numero delle  istanze
che  si  determineranno e l'evoluzione dell'intero sistema trattante,
e' necessario ripartire le risorse disponibili di cui alla  lett.  b)
dell'art.  4  della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sulla base
della popolazione residente nel territorio pugliese.
  2. In particolare, potendo le residenze protette anche  ospitare  -
sino  a  una  valore  percentuale  massimo  pari al 15% della propria
ricettivita' - persone che non abbiano raggiunto l'eta'  pensionabile
ma  che  presentino  difetti  fisici e/o psichici determinanti la non
completa autosufficienza, la ripartizione delle risorse e'  data  dai
seguenti valori percentuali:
   85%  rapportato alla popolazione anziana residente in ogni singola
ASL (ultrasessantacinquenne);
   15%   rapportato   alla   popolazione   di   eta'   inferiore   ai
sessantacinque anni residente in ogni singola ASL.
  3.  Sulla base dei valori di cui al comma 2 e in applicazione della
Tabella "A", allegata  in  uno  al  presente  regolamento,  il  primo
convenzionamento  tra  le  ASL e le residenze protette e' subordinato
alla disponibilita' di risorse  finanziarie  a  valere  sull'art.  4,
lett.  b),  della  richiamata legge regionale n. 20 del 1995, come di
seguito indicato:
  ASL BA/1  Lit.   561.259.030
  ASL BA/2  Lit.   659.581.710
  ASL BA/3  Lit.   487.967.480
  ASL BA/4  Lit. 1.404.682.770
  ASL BA/5  Lit.   554.722.690
  ASL BR/1  Lit. 1.058.996.430
  ASL FG/1  Lit.   567.045.850
  ASL FG/2  Lit.   547.688.600
  ASL FG/3  Lit.   698.625.710
  ASL LE/1  Lit. 1.214.749.930
  ASL LE/2  Lit.   872.062.330
  ASL TA/1  Lit. 1.372.617.470
  4.  I  fondi  assegnati  alle  ASL  e  non  utilizzati nell'anno di
riferimento  devono  essere  dalle  stesse  riutilizzati  negli  anni
seguenti.  L'importo  delle somme non utilizzate sara' detratto dalle
assegnazioni successive.