Art. 12. Norma transitoria 1. Le risorse stanziate per l'anno 1995, di cui all'art. 4, lett. b), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, possono essere utilizzate per il rimborso delle principali spese a rilievo sanitario sostenute, nel corso di detto anno, dalle casse protette in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. 2. Tale rimborso puo' aver luogo esclusivamente con riferimento alle spese sanitarie debitamente documentate, per le quali vi sia possibilita' di effettuare una evidente distinzione tra le stesse e quelle aventi rilievo assistenziale. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 2 aprile 1997 DISTASO ------ (Omissis).