Art. 12.
                          Norma transitoria
 
  1.  Le  risorse stanziate per l'anno 1995, di cui all'art. 4, lett.
b), della legge regionale 19  aprile  1995,  n.  20,  possono  essere
utilizzate per il rimborso delle principali spese a rilievo sanitario
sostenute,  nel corso di detto anno, dalle casse protette in possesso
dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.
  2. Tale rimborso puo' aver  luogo  esclusivamente  con  riferimento
alle  spese  sanitarie  debitamente  documentate, per le quali vi sia
possibilita' di effettuare una evidente distinzione tra le  stesse  e
quelle aventi rilievo assistenziale.
  Il  presente  regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 2 aprile 1997
                               DISTASO
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  (Omissis).