Art. 3.
                    Determinazione del contributo
 
  1.  In  considerazione  del parere espresso dal Consiglio sanitario
nazionale  nella  seduta  dell'8  giugno  1984,  la  spesa  sanitaria
relativa  al  ricovero in residenza protetta non puo', in alcun modo,
essere superiore al 50% della retta globale  stabilita  singolarmente
dalle  residenze  protette,  conformemente  alla normativa vigente e,
omunque, non puo' essere superiore, per il corrente  anno,  a  quanto
determinato nel presente regolamento:
  Fascia A
   L. 55.000 giornaliere per ogni residente non autosufficiente;
   L.    49.500   giornaliere   per   ogni   residente   parzialmente
autosufficiente;
  Fascia B
   L. 40.000 giornaliere ogni residente non autosufficiente;
   L.   34.500   giornaliere   per   ogni   residente    parzialmente
autosufficiente.