Art. 3. Determinazione del contributo 1. In considerazione del parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta dell'8 giugno 1984, la spesa sanitaria relativa al ricovero in residenza protetta non puo', in alcun modo, essere superiore al 50% della retta globale stabilita singolarmente dalle residenze protette, conformemente alla normativa vigente e, omunque, non puo' essere superiore, per il corrente anno, a quanto determinato nel presente regolamento: Fascia A L. 55.000 giornaliere per ogni residente non autosufficiente; L. 49.500 giornaliere per ogni residente parzialmente autosufficiente; Fascia B L. 40.000 giornaliere ogni residente non autosufficiente; L. 34.500 giornaliere per ogni residente parzialmente autosufficiente.