Art. 4.
                 Ulteriori interventi a carico delle
                      Aziende sanitarie locali
 
  1.  Oltre  al contributo giornaliero di cui all'art. 3 a carico del
Fondo sanitario regionale e  alla  cui  liquidazione  alle  residenze
protette  provvedera' la ASL di competenza per territorio, dal quadro
normativo emerge che  nei  confronti  delle  residenze  protette  che
ospitano  anziani o disabili non autosufficienti le ASL sono tenute a
molteplici interventi che si possono cosi' articolare:
   1) assistenza medica generica;
   2) assistenza medica specialistica;
   3) fornitura di farmaci;
   4) fornitura di presidi sanitari.
  1) Assistenza medica generica
  L'assistenza   medica   generica   nei   confronti   degli   ospiti
parzialmente  o  del  tutto  non  autosufficienti  all'interno  delle
residenze  protette  e'  affidata  a  medici  di  medicina   generale
convenzionati  con  la  ASL  di  appartenenza,  secondo  le modalita'
stabilite dalle norme generali in vigore.
  2) Assistenza medica specialistica
  A  norma  dell'Art.  26,  6  comma,  della   legge   n.   833/1978,
l'assistenza  medica  specialistica e' prestata, di norma, presso gli
ambulatori dell'Azienda Sanitaria Locale di cui l'utente fa  parte  o
presso gli ambulatori esterni convenzionati.
  Per quanto riguarda i soggetti non autosufficienti, la stessa legge
afferma,  in  linea  di  principio,  la possibilita' di erogare delle
prestazioni specialistiche anche presso il domicilio dell'utente,  al
fine di ridurre i ricoveri ospedalieri.
  Le  Aziende  Sanitarie  Locali  infatti,  a  norma dell'Art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, possono chiedere
agli specialisti ambulatoriali  convenzionati  -  che  operano  nelle
strutture  pubbliche  direttamente  gestite  dal S.S.N. - di svolgere
l'attivita' professionale al di fuori della sede abituale  di  lavoro
(attivita' extra-moenia).
  A   seconda  pertanto  delle  esigenze  erogative  prospettate,  le
prestazioni specialistiche  in  attivita'  extra-moenia,  finalizzata
alla  prevenzione,  diagnosi,  cura  e riabilitazione, possono essere
svolte dal medico specialista convenzionato a domicilio e  presso  le
residenze protette, previa autorizzazione della competente A.S.L.
  3) Fornitura di farmaci
  All'interno  di  ogni  A.S.L.  deve  essere  definito un Prontuario
Terapeutico  per  i  farmaci  e  un  Repertorio  Terapeutico  per  il
materiale   farmaceutico  direttamente  specifico  per  le  residenze
protette.
  Detta definizione deve essere fatta di concerto tra i  Coordinatori
Sanitari  delle  residenze  protette  ed  i  responsabili del Settore
Farmaceutico e della Farmacia Ospedaliera.
  La lista e' concordata nell'ambito  dei  farmaci  e  del  materiale
farmaceutico gestito dalla Farmacia Ospedaliera.
  Le  richieste  di  materiale  farmaceutico  non  possono  prevedere
prodotti diversi da quelli concordati nella lista.
   a) Modalita' di richiesta
  Le  richieste  di  farmaci  e  di  materiale  farmaceutico  vengono
indirizzate al Servizio di Farmacia Ospedaliera con la frequenza e le
modalita'  ritenute  necessarie  e  concordate preventivamente tra il
Coordinatore Sanitario della residenza protetta e il Responsabile del
Servizio di Farmacia Ospedaliera.
  I  farmaci  e  il  materiale  farmaceutico  vengono prelevati da un
incaricato, debitamente  autorizzato  per  iscritto  dalla  residenza
protetta.
   4) Fornitura di Presidi Sanitari
  I  presidi  sanitari devono essere erogati dalla ASL competente per
territorio, direttamente e senza oneri, alle  residenze  protette  in
analogia  a quanto previsto per i prodotti farmaceutici, nella misura
e  con  le  procedure  di  cui   al   protocollo   per   l'assistenza
farmaceutica.
  Per  quanto  attiene alla fornitura di pannolini, pannoloni e degli
altri ausili per l'incontinenza, la fornitura rimane a  carico  delle
strutture  assistenziali  potendo  includere  il  relativo  costo tra
quello assunto direttamente dalla  Regione  all'interno  della  quota
giornaliera di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario.