Art. 4. Ulteriori interventi a carico delle Aziende sanitarie locali 1. Oltre al contributo giornaliero di cui all'art. 3 a carico del Fondo sanitario regionale e alla cui liquidazione alle residenze protette provvedera' la ASL di competenza per territorio, dal quadro normativo emerge che nei confronti delle residenze protette che ospitano anziani o disabili non autosufficienti le ASL sono tenute a molteplici interventi che si possono cosi' articolare: 1) assistenza medica generica; 2) assistenza medica specialistica; 3) fornitura di farmaci; 4) fornitura di presidi sanitari. 1) Assistenza medica generica L'assistenza medica generica nei confronti degli ospiti parzialmente o del tutto non autosufficienti all'interno delle residenze protette e' affidata a medici di medicina generale convenzionati con la ASL di appartenenza, secondo le modalita' stabilite dalle norme generali in vigore. 2) Assistenza medica specialistica A norma dell'Art. 26, 6 comma, della legge n. 833/1978, l'assistenza medica specialistica e' prestata, di norma, presso gli ambulatori dell'Azienda Sanitaria Locale di cui l'utente fa parte o presso gli ambulatori esterni convenzionati. Per quanto riguarda i soggetti non autosufficienti, la stessa legge afferma, in linea di principio, la possibilita' di erogare delle prestazioni specialistiche anche presso il domicilio dell'utente, al fine di ridurre i ricoveri ospedalieri. Le Aziende Sanitarie Locali infatti, a norma dell'Art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, possono chiedere agli specialisti ambulatoriali convenzionati - che operano nelle strutture pubbliche direttamente gestite dal S.S.N. - di svolgere l'attivita' professionale al di fuori della sede abituale di lavoro (attivita' extra-moenia). A seconda pertanto delle esigenze erogative prospettate, le prestazioni specialistiche in attivita' extra-moenia, finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, possono essere svolte dal medico specialista convenzionato a domicilio e presso le residenze protette, previa autorizzazione della competente A.S.L. 3) Fornitura di farmaci All'interno di ogni A.S.L. deve essere definito un Prontuario Terapeutico per i farmaci e un Repertorio Terapeutico per il materiale farmaceutico direttamente specifico per le residenze protette. Detta definizione deve essere fatta di concerto tra i Coordinatori Sanitari delle residenze protette ed i responsabili del Settore Farmaceutico e della Farmacia Ospedaliera. La lista e' concordata nell'ambito dei farmaci e del materiale farmaceutico gestito dalla Farmacia Ospedaliera. Le richieste di materiale farmaceutico non possono prevedere prodotti diversi da quelli concordati nella lista. a) Modalita' di richiesta Le richieste di farmaci e di materiale farmaceutico vengono indirizzate al Servizio di Farmacia Ospedaliera con la frequenza e le modalita' ritenute necessarie e concordate preventivamente tra il Coordinatore Sanitario della residenza protetta e il Responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera. I farmaci e il materiale farmaceutico vengono prelevati da un incaricato, debitamente autorizzato per iscritto dalla residenza protetta. 4) Fornitura di Presidi Sanitari I presidi sanitari devono essere erogati dalla ASL competente per territorio, direttamente e senza oneri, alle residenze protette in analogia a quanto previsto per i prodotti farmaceutici, nella misura e con le procedure di cui al protocollo per l'assistenza farmaceutica. Per quanto attiene alla fornitura di pannolini, pannoloni e degli altri ausili per l'incontinenza, la fornitura rimane a carico delle strutture assistenziali potendo includere il relativo costo tra quello assunto direttamente dalla Regione all'interno della quota giornaliera di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario.