Art. 5.
                     Procedure per l'ammissione
 
  1. Proposta di ricovero
  La   proposta   di  ricovero  in  una  residenza  per  anziani  non
autosufficienti  puo'  essere  prospettata  dal  medico  di   fiducia
dell'assistito,  dalle  unita'  operative  della  ASL di appartenenza
dell'anziano, nonche' dal Comune di  residenza  del  medesimo.  Dalla
proposta,  che  va  inoltrata  dalla  ASL  di residenza dell'anziano,
devono  necessariamente  risultare  i  seguenti  elementi  di  natura
sanitaria e di natura socio-assistenziale:
   a)  dipendenza  psico-fisica  dell'anziano risultante da specifica
relazione che ne evidenzi la  diagnosi  clinica  con  le  indicazioni
relative   alle   terapie   precedentemente   praticate,  oltre  alle
motivazioni cliniche, assistenziali e riabilitative della proposta di
ricovero (di competenza dei sanitari, come innanzi specificato);
   b)  impossibilita'  di   permanenza   dell'anziano   nel   proprio
domicilio,    anche    a   causa   della   situazione   familiare   e
socio-ambientale (di competenza del Comune).
  2. Valutazione della proposta di ricovero
  La Unita'  Valutativa  Geriatrica  (UVG)  della  ASL  di  residenza
dell'anziano  procede,  direttamente  o  su  base  documentale, a una
valutazione  multidimensionale  (VMD)   delle   condizioni   di   non
autosufficienza  dell'anziano  da  ricoverare  e  delle  possibili ed
efficaci alternative al ricovero, Le UVG sono formate da:
   a) un medico geriatra, come Coordinatore;
   b) un assistente sociale;
   c) un terapista della riabilitazione;
   d) un infermiere professionale;
   e) un assistente sanitario.
  Nella sua attivita' l'UVG si raccorda  con  il  medico  di  fiducia
dell'anziano.  Il  ricovero  e'  subordinato all'assenso espresso dal
soggetto, quando e' nella capacita' di farlo, informato sulle  regole
di  cui  si  richiede  il rispetto. La ASL di residenza dell'anziano,
valutata la proposta di ricovero e sentito il parere del responsabile
sanitario della residenza protetta,  provvede  alla  emissione  della
impegnativa.  L'impegnativa  dovra'  essere  emessa  entro tre giorni
dalla    proposta   di   ricovero.   L'impegnativa   costituisce   la
dichiarazione di assunzione, da parte della ASL di  ubicazione  della
struttura,  degli  oneri  imputabili  al  Fondo sanitario regionale e
rivenienti dal ricovero prescritto.
  3. Impegnativa per ricoveri extra-zonali
  Laddove nel territorio  di  residenza  dell'anziano  non  vi  siano
residenze  protette si puo' fare ricorso a residenze ubicate in altre
ASL; in tal caso, la ASL di residenza  dell'anziano  provvede  a  far
pervenire alla ASL di ubicazione della residenza protetta la proposta
di  ricovero,  formulata  secondo  le  disposizioni  precedenti,  e a
richiedere il  necessario  nulla  osta  e  la  conseguente  emissione
dell'impegnativa.  Gli  oneri  corrisposti alla residenza protetta da
parte della ASL di ubicazione vengono rimborsati, da parte della  ASL
di  residenza  dell'anziano,  alla richiamata ASL di ubicazione della
residenza protetta.
  4. Persone gia' residenti presso le residenze protette
  Per quanto attiene le persone che al momento dell'approvazione  del
presente regolamento siano gia' ricoverate presso residenze protette,
la UVG competente per territorio provvedera' a sottoporre le stesse a
una  specifica  visita  medica,  certificando  lo stato di salute dei
soggetti interessati e indicando altresi' lo stato di autosufficienza
di ogni singolo residente, se cioe' rientrante  nella  categoria  dei
non autosufficienti o in quella dei parzialmente autosufficienti.
  5. Verifiche
  La ASL, tramite la UVG del territorio, puo' disporre accertamenti e
verifiche sulle prestazioni erogate ai propri assistiti.