Art. 6.
                     Liquidazione dei contributi
 
  1.  Per  quanto  attiene  la  corresponsione  dei  compensi  per le
giornate di effettiva  presenza,  eventuali  computi  per  temporanee
assenze,  a  vario  titolo,  possono  essere effettuati dal Direttore
generale della ASL, d'intesa  con  il  responsabile  della  residenza
ospitante,  sino  a un massimo di 1/3 della retta a carico della ASL,
in considerazione dei costi fissi rimanenti comunque a  carico  delle
residenze protette.
  2. Circa le modalita' di liquidazione, le stesse saranno effettuate
sulla base di un rendiconto mensile che le singole strutture dovranno
rassegnare  alle  ASL  entro  il  giorno  dieci del mese successivo a
quello di riferimento.
  3. La liquidazione del contributo previsto dal presente regolamento
avverra' con accredito alla residenza ospitante entro  trenta  giorni
dal ricevimento del rendiconto mensile.
  4.  Entro  il 31 gennaio dell'anno successivo, le singole strutture
provvederanno a inviare un rendiconto annuale riassuntivo  di  quelli
mensilmente inviati.
  5. Le singole ASL devono altresi' inviare all'Assessorato regionale
alla  sanita', trimestralmente, copia dei rendiconti mensili, oltre a
una dettagliata relazione sull'intero rapporto convenzionale.