Art. 6. Liquidazione dei contributi 1. Per quanto attiene la corresponsione dei compensi per le giornate di effettiva presenza, eventuali computi per temporanee assenze, a vario titolo, possono essere effettuati dal Direttore generale della ASL, d'intesa con il responsabile della residenza ospitante, sino a un massimo di 1/3 della retta a carico della ASL, in considerazione dei costi fissi rimanenti comunque a carico delle residenze protette. 2. Circa le modalita' di liquidazione, le stesse saranno effettuate sulla base di un rendiconto mensile che le singole strutture dovranno rassegnare alle ASL entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento. 3. La liquidazione del contributo previsto dal presente regolamento avverra' con accredito alla residenza ospitante entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto mensile. 4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le singole strutture provvederanno a inviare un rendiconto annuale riassuntivo di quelli mensilmente inviati. 5. Le singole ASL devono altresi' inviare all'Assessorato regionale alla sanita', trimestralmente, copia dei rendiconti mensili, oltre a una dettagliata relazione sull'intero rapporto convenzionale.