Art. 7. Convenzione 1. Lo schema-tipo di convenzione da stipulare tra le ASL e le residenze protette in attuazione del presente regolamento viene allegato in uno allo stesso e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Sino all'avvenuto riordino delle strutture sanitarie rientranti nel territorio regionale, la possibilita' di convenzionamento e' limitata alle strutture protette regolarmente iscritte nell'apposito albo regionale, ai sensi della legge regionale n. 49 del 1981, alla data del 31 dicembre 1995.