Art. 7.
                             Convenzione
 
  1.  Lo  schema-tipo  di  convenzione  da  stipulare tra le ASL e le
residenze protette  in  attuazione  del  presente  regolamento  viene
allegato  in  uno  allo  stesso  e  ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
  2. Sino all'avvenuto riordino delle strutture sanitarie  rientranti
nel  territorio  regionale,  la  possibilita'  di convenzionamento e'
limitata alle strutture protette regolarmente iscritte  nell'apposito
albo  regionale,  ai sensi della legge regionale n. 49 del 1981, alla
data del 31 dicembre 1995.