Art. 2. 1. Il sesto comma dell'articolo 40 della legge regionale 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 70/1991, e' sostituito dal seguente: "Il piano particolareggiato, che richeda per la formazione una variante al Piano Regolatore, e' adottato dal consiglio comunale costestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del prim o comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventulamente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore".