Art. 2.
 
  1. Il sesto comma dell'articolo 40 della legge  regionale  56/1977,
come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale
 70/1991, e' sostituito dal seguente:
  "Il  piano  particolareggiato,  che  richeda  per la formazione una
variante al Piano Regolatore,  e'  adottato  dal  consiglio  comunale
costestualmente  alla variante del Piano Regolatore, con la procedura
del prim o comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale  ai
sensi   del   comma  4  dell'articolo  17,  il  piano,  eventulamente
modificato dalla deliberazione con  la  quale  si  controdeduce  alle
osservazioni,  viene  inviato dal comune alla Regione unitamente alla
deliberazione di variante al Piano Regolatore".