Art. 3.
 
  1. La lettera c) del  primo  comma  dell'articolo  77  della  legge
regionale  56/1977,  come da ultimo modificato dall'articolo 13 della
legge regionale 70/1991, e' sostituita dalla seguente:
   "c) revisioni e varianti, di cui  al  comma  4  dell'articolo  17,
degli  strumenti  urbanistici  generali del comuni aventi popolazione
residente superiore a diecimila  abitanti,  nonche'  degli  strumenti
urbanistici  generali  intercomunali  quando la popolazione residente
complessiva dei comuni interessati superi ventimila abitanti;".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Dato a Torino, addi' 29 luglio 1997
                                GHIGO