Art. 3. 1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 77 della legge regionale 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 70/1991, e' sostituita dalla seguente: "c) revisioni e varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 17, degli strumenti urbanistici generali del comuni aventi popolazione residente superiore a diecimila abitanti, nonche' degli strumenti urbanistici generali intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei comuni interessati superi ventimila abitanti;". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Dato a Torino, addi' 29 luglio 1997 GHIGO