Art. 11. Pareri di competenza della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali 1. I pareri di competenza della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali relativi alle opere oggetto della presente legge sono resi entro trenta giorni dalla relativa istanza. In caso di chiarimenti gli stessi possono essere richiesti entro il medesimo termine, per una sola volta, e resi nei successivi trenta giorni dalla data di acquisizione di detti chiarimenti. In caso di ritardo o omissione, gli interessati possono richiedere l'intervento dell'Assessore regionale competente, che vi provvede, in via sostitutiva, a mezzo di commissario ad acta, entro il termine di trenta giorni.