Art. 11.
     Pareri di competenza della Sovrintendenza ai beni culturali
                            ed ambientali
 
  1. I pareri di competenza della Sovrintendenza ai beni culturali ed
ambientali relativi alle opere oggetto della presente legge sono resi
entro trenta giorni dalla relativa istanza. In  caso  di  chiarimenti
gli  stessi  possono  essere richiesti entro il medesimo termine, per
una sola volta, e resi nei successivi trenta  giorni  dalla  data  di
acquisizione  di  detti  chiarimenti. In caso di ritardo o omissione,
gli  interessati  possono  richiedere   l'intervento   dell'Assessore
regionale competente, che vi provvede, in via sostitutiva, a mezzo di
commissario ad acta, entro il termine di trenta giorni.