Art. 14. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 sono abrogale le parole "e che diano luogo a fondazioni speciali". 2. La quota di mutuo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 viene elevata a lire 24 milioni.