Art. 14.
                       Modifica all'articolo 4
             della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37
 
  1.  Al  primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio
1984, n. 37 sono abrogale le parole "e che diano luogo  a  fondazioni
speciali".
  2.   La   quota  di  mutuo  integrativo  di  cui  al  quarto  comma
dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio  1984,  n.  37  viene
elevata a lire 24 milioni.