Art. 16. Programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata 1. Le cooperative di abitazioni e le imprese ammesse a contributi e/o finanziamenti derivanti da normative comunitarie, nazionali o regionali da utilizzare per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata, possono attuare i relativi interventi costruttivi avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6, delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 e di quelle di cui agli articoli 9, 10 e 11.