Art. 16.
          Programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata
 
  1.  Le  cooperative di abitazioni e le imprese ammesse a contributi
e/o finanziamenti derivanti da  normative  comunitarie,  nazionali  o
regionali da utilizzare per la realizzazione di programmi di edilizia
convenzionata  e/o  agevolata,  possono attuare i relativi interventi
costruttivi avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3,
4, 5 e 6, delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 e di  quelle
di cui agli articoli 9, 10 e 11.