Art. 22. Limite massimo di costo per i programmi costruttivi 1. Il limite massimo di costo vigente per la realizzazione dei programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e' elevato sino alla concorrenza del relativo limite massimo vigente decretato dal Ministero dei lavori pubblici sulla scorta dei costi documentati e ascrivibili nel bilancio della societa' ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile. 2. Deroghe ai limiti massimi dei costi vigenti decretati dal Ministero dei lavori pubblici possono essere concesse dall'Assessore competente sulla scorta di maggiori oneri connessi al costo delle aree e delle opere di urbanizzazione. 3. Il costo convenzionale iniziale di cessione degli alloggi puo' essere aggiornato dell'importo complessivo di cui ai commi precedenti.