Art. 22.
         Limite massimo di costo per i programmi costruttivi
 
  1. Il limite massimo di costo  vigente  per  la  realizzazione  dei
programmi  costruttivi  di  cui  agli  articoli  1  e  3  della legge
regionale  30  maggio  1984,  n.  37  e   successive   modifiche   ed
integrazioni  e'  elevato  sino  alla concorrenza del relativo limite
massimo vigente decretato dal Ministero  dei  lavori  pubblici  sulla
scorta  dei  costi  documentati  e  ascrivibili  nel  bilancio  della
societa' ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile.
  2. Deroghe ai  limiti  massimi  dei  costi  vigenti  decretati  dal
Ministero  dei lavori pubblici possono essere concesse dall'Assessore
competente sulla scorta di maggiori oneri  connessi  al  costo  delle
aree e delle opere di urbanizzazione.
  3.  Il  costo convenzionale iniziale di cessione degli alloggi puo'
essere  aggiornato  dell'importo  complessivo   di   cui   ai   commi
precedenti.