Art. 23. Interventi per l'edilizia agevolata 1. I costi massimi ammissibili e il limite massimo di intervento aggiornati a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994 si applica per i programmi costruttivi i cui lavori non erano ultimati alla data del 5 agosto 1994. 2. Il limite massimo di intervento di cui al comma 1 puo' coprire fino al 100 per cento della spesa sostenuta e si applica ai programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37.