Art. 23.
                 Interventi per l'edilizia agevolata
 
  1.  I  costi  massimi ammissibili e il limite massimo di intervento
aggiornati a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici del
5 agosto 1994 si applica per i programmi costruttivi i cui lavori non
erano ultimati alla data del 5 agosto 1994.
  2.  Il  limite massimo di intervento di cui al comma 1 puo' coprire
fino al 100 per cento della spesa sostenuta e si applica ai programmi
costruttivi di cui agli articoli 1  e  3  della  legge  regionale  30
maggio 1984, n. 37.