Art. 24. Adeguamento oneri di urbanizzazione 1. L'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19 e' sostituito dal seguente: "1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e' determinato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il 30 ottobre di ogni anno. 2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri aggiornati dal 1 gennaio dell'anno successivo".