Art. 24.
                 Adeguamento oneri di urbanizzazione
 
  1.  L'articolo  14  della  legge  regionale 7 giugno 1994, n. 19 e'
sostituito dal seguente:
  "1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui  alla  legge
28  gennaio  1977,  n.  10  e' determinato con decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente entro il 30 ottobre di  ogni
anno.
  2.  I  comuni  sono  tenuti ad applicare gli oneri aggiornati dal 1
gennaio dell'anno successivo".