Art. 26. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 53.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 2. Per gli esercizi successivi la spesa derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001. 3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6, lire 53.500 milioni della spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale parziale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative alle leggi 1 agosto 1981, n. 423, 22 dicembre 1984, n. 887, 26 aprile 1983, n. 130, articolo 20, 26 febbraio 1982, n. 53 (parte). 4. In relazione a quanto disposto nel presente articolo, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni: (Omissis).