Art. 26.
                          Norma finanziaria
 
  1.  All'onere  di  lire 53.500 milioni, derivante dall'applicazione
della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1997,  si
fa  fronte  con  parte  delle  disponibilita'  del capitolo 55937 del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
  2. Per gli esercizi successivi la spesa derivante dall'applicazione
della presente legge trova riscontro nel bilancio  pluriennale  della
Regione codice 2001.
  3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale
7  marzo  1997  n.  6,  lire  53.500  milioni  della  spesa  prevista
nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della  legge
regionale   15   maggio   1986,  n.  24  e  successive  modifiche  ed
integrazioni (capitolo 55937) sono poste a carico del  fondo  di  cui
all'articolo  1,  comma  148,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,
quale  parziale  utilizzazione  delle  economie  realizzate,  al   31
dicembre  1996,  sulle  assegnazioni  statali  relative  alle leggi 1
agosto 1981, n. 423, 22 dicembre 1984, n. 887,  26  aprile  1983,  n.
130, articolo 20, 26 febbraio 1982, n.  53 (parte).
  4.  In  relazione  a  quanto  disposto  nel  presente articolo, nel
bilancio della Regione siciliana  per  l'esercizio  finanziario  1997
sono introdotte le seguenti variazioni:
  (Omissis).