Art. 27.
 
  1.  La  presente  legge  sara'  pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo  a
quello della sua pubblicazione.
  2.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Palermo, 24 luglio 1997
                             PROVENZANO
               Assessore regionale per la coperazione
               il commercio, l'artigianato e la pesca
                               Fleres
 
Assessore regionale per i lavori pubblici
                              Manzullo