Art. 27. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 24 luglio 1997 PROVENZANO Assessore regionale per la coperazione il commercio, l'artigianato e la pesca Fleres Assessore regionale per i lavori pubblici Manzullo