Art. 4. Determinazione dell'entita' del finanziamento 1. Per l'immobile costruito, ancorche' non ultimato, l'entita' del finanziamento viene determinata dall'Ufficio tecnico comunale competente territorialmente. 2. Per l'acquisizione dell'area, la costruzione degli alloggi e per la parte di immobile da realizzare, l'entita' del finanziamento verra' determinata ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successie modifiche ed integrazioni. 3. Nei casi di ristrutturazione, ricostruzione e recupero, i limiti di finanziamento sono aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 20 per cento, 10 per cento, 40 per cento. 4. I finanziamenti di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite massimo previsto.