Art. 4.
            Determinazione dell'entita' del finanziamento
 
  1.  Per l'immobile costruito, ancorche' non ultimato, l'entita' del
finanziamento  viene  determinata   dall'Ufficio   tecnico   comunale
competente territorialmente.
  2. Per l'acquisizione dell'area, la costruzione degli alloggi e per
la  parte  di  immobile  da  realizzare,  l'entita' del finanziamento
verra' determinata ai sensi delle leggi regionali 20  dicembre  1975,
n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successie modifiche ed integrazioni.
  3. Nei casi di ristrutturazione, ricostruzione e recupero, i limiti
di  finanziamento sono aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo
del 20 per cento, 10 per cento, 40 per cento.
  4. I finanziamenti di cui al presente articolo non possono comunque
superare il limite massimo previsto.