Art. 5.
                       Requisiti degli alloggi
 
  1. Gli alloggi debbono possedere i requisiti previsti  dalle  leggi
regionali  20  dicembre  1975,  n.  79  e  5  dicembre  1977, n. 95 e
successive modifiche ed integrazioni.
  2. Per gli immobili costruiti, ancorche' non ultimati, alla data di
entrata in vigore della  presente  legge  e  per  quelli  oggetto  di
recupero  o  ristrutturazione  nonche'  per  i  relativi garage, sono
tollerate, ma non coperte da mutuo, eccedenze sino al  20  per  cento
del  limite  massimo  di  superficie utile consentita e di quella non
residenziale ed una eccedenza sino al 5 per cento per spazi destinati
ad armadi a muro.
  3.  Gli  alloggi  di   una   stessa   cooperativa   devono   essere
prioritariamente ricercati in un unico edificio; solo nel caso in cui
il  fabbisogno  della  cooperativa  e' superiore al numero di alloggi
disponibili  in  un  edificio,  la  medesima  puo'  acquistare  altro
edificio  o frazioni di esso per soddisfare le esigenze residue della
compagine sociale.
  4. Nel caso di acquisizione di immobili in corso di costruzione per
la cooperativa decade l'obbligo di osservare  le  procedure  previste
dal decreto assessoriale 9 ottobre 1993, n. 1491.