Art. 5. Requisiti degli alloggi 1. Gli alloggi debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per gli immobili costruiti, ancorche' non ultimati, alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli oggetto di recupero o ristrutturazione nonche' per i relativi garage, sono tollerate, ma non coperte da mutuo, eccedenze sino al 20 per cento del limite massimo di superficie utile consentita e di quella non residenziale ed una eccedenza sino al 5 per cento per spazi destinati ad armadi a muro. 3. Gli alloggi di una stessa cooperativa devono essere prioritariamente ricercati in un unico edificio; solo nel caso in cui il fabbisogno della cooperativa e' superiore al numero di alloggi disponibili in un edificio, la medesima puo' acquistare altro edificio o frazioni di esso per soddisfare le esigenze residue della compagine sociale. 4. Nel caso di acquisizione di immobili in corso di costruzione per la cooperativa decade l'obbligo di osservare le procedure previste dal decreto assessoriale 9 ottobre 1993, n. 1491.