Art. 6. Modalita' per l'erogazione delle somme 1. Per l'acquisizione di immobili da recuperare, ristrutturare o costruiti ancorche' non ultimati, gli Istituti di credito convenzionati con la Regione e l'IRCAC, a seguito di stipula dei mutui, procedono alla erogazione in un unica soluzione delle somme relative secondo la stima dell'Ufficio tecnico comunale competente territorialmente e riportata nel quadro tecnico economico (Q.T.E.) approvato ai sensi di legge. 2. Per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della presente legge e per la ristrutturazione, ricostruzione e recupero di immobili, gli Istituti di credito e l'IRCAC, a seguito della stipula degli atti di mutuo, procedono all'erogazione delle somme secondo le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.