Art. 6.
               Modalita' per l'erogazione delle somme
 
  1.  Per  l'acquisizione  di immobili da recuperare, ristrutturare o
costruiti  ancorche'  non   ultimati,   gli   Istituti   di   credito
convenzionati  con  la  Regione  e  l'IRCAC, a seguito di stipula dei
mutui, procedono alla erogazione in un unica  soluzione  delle  somme
relative  secondo  la  stima dell'Ufficio tecnico comunale competente
territorialmente e riportata nel quadro  tecnico  economico  (Q.T.E.)
approvato ai sensi di legge.
  2.  Per  quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della presente
legge  e  per  la  ristrutturazione,  ricostruzione  e  recupero   di
immobili,  gli Istituti di credito e l'IRCAC, a seguito della stipula
degli atti di mutuo, procedono all'erogazione delle somme secondo  le
leggi  regionali  20  dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e
successive modifiche ed integrazioni.