Art. 7.
                 Modalita' per l'accesso ai benefici
 
  1.  Le  cooperative  edilizie  di cui all'articolo 1 della presente
legge incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti  previsti
dalle  leggi  regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n.
95, in possesso delle relative  promesse  di  finanziamento,  possono
accedere  ai benefici contemplati nei precedenti articoli presentando
all'Assessorato  regionale   della   cooperazione,   del   commercio,
dell'artigianato  e  della  pesca,  entro  due  anni dalla entrata in
vigore   della   presente   legge,   apposita   istanza,    relazione
tecnico-finanziaria  di massima del progetto che si intende attuare e
documentazione comprovante l'assegnazione o la proprieta'  dell'area,
ovvero  promessa  di  vendita  stipulata da notaio, registrata presso
l'Ufficio del Registro.
  2. Gli Istituti di credito e l'IRCAC, in presenza delle promesse di
vendita di cui al comma 1, curano la stipula dell'atto di vendita tra
le parti interessate e contestualmente il contratto di mutuo  con  la
cooperativa edilizia beneficiaria.
  3.  Le  cooperative  di  abitazione,  che entro la data di scadenza
prevista al comma 1 non presentino l'istanza e la documentazione  ivi
prescritta si intendono decadute dalle promesse di finanziamento e le
relative   somme   sono  utilizzate  per  incrementare  la  copertura
finanziaria del bando previsto dal successivo articolo 8.