Art. 7. Modalita' per l'accesso ai benefici 1. Le cooperative edilizie di cui all'articolo 1 della presente legge incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono accedere ai benefici contemplati nei precedenti articoli presentando all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, relazione tecnico-finanziaria di massima del progetto che si intende attuare e documentazione comprovante l'assegnazione o la proprieta' dell'area, ovvero promessa di vendita stipulata da notaio, registrata presso l'Ufficio del Registro. 2. Gli Istituti di credito e l'IRCAC, in presenza delle promesse di vendita di cui al comma 1, curano la stipula dell'atto di vendita tra le parti interessate e contestualmente il contratto di mutuo con la cooperativa edilizia beneficiaria. 3. Le cooperative di abitazione, che entro la data di scadenza prevista al comma 1 non presentino l'istanza e la documentazione ivi prescritta si intendono decadute dalle promesse di finanziamento e le relative somme sono utilizzate per incrementare la copertura finanziaria del bando previsto dal successivo articolo 8.