Art. 2. Formazione degli elenchi 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'isola devono predisporre e aggiornare periodicamente, ove occorra, un elenco, distinto per attivita' imprenditoriale, arte o mestiere, secondo i codici ISTAT, delle autorizzazioni, nullaosta, licenze e di ogni altro provvedimenti, di competenza di qualsiasi soggetto pubblico, di cui ciascun interessato e' tenuto a munirsi prima di intraprendere un'attivita' imprenditoriale o di esercitare un'arte o un mestiere. 2. Nell'elenco di cui al comma 1 devono essere indicati i provvedimenti che in quanto previsti da norme statali inderogabili devono, comunque, essere acquisiti prima dell'avvio dell'attivita'. 3. Le camere di commercio trasmettono l'elenco predetto e ogni successiva modifica entro 10 giorni ai comuni dell'Isola, i quali ne danno pubblicita' mediante affissione all'albo pretorio. Dell'elenco, a richiesta, deve essere rilasciata copia previo rimborso del solo costo di riproduzione.