Art. 2.
                      Formazione degli elenchi
 
  1.  Entro  60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  dell'isola
devono  predisporre  e  aggiornare  periodicamente,  ove  occorra, un
elenco, distinto per  attivita'  imprenditoriale,  arte  o  mestiere,
secondo i codici ISTAT, delle autorizzazioni, nullaosta, licenze e di
ogni   altro  provvedimenti,  di  competenza  di  qualsiasi  soggetto
pubblico, di cui ciascun interessato e' tenuto  a  munirsi  prima  di
intraprendere  un'attivita' imprenditoriale o di esercitare un'arte o
un mestiere.
  2.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  1  devono  essere  indicati  i
provvedimenti  che  in  quanto previsti da norme statali inderogabili
devono, comunque, essere acquisiti prima dell'avvio dell'attivita'.
  3. Le camere di commercio  trasmettono  l'elenco  predetto  e  ogni
successiva  modifica entro 10 giorni ai comuni dell'Isola, i quali ne
danno pubblicita' mediante affissione all'albo pretorio. Dell'elenco,
a richiesta, deve essere rilasciata copia previo  rimborso  del  solo
costo di riproduzione.