Art. 3.
                Avvio dell'attivita' imprenditoriale
 
  1.  I  soggetti  che  intendano  esercitare un'arte o un mestiere e
coloro che, quali piccoli imprenditori secondo  la  nozione  indicata
all'articolo  1,  si  propongano  di iniziare un'attivita' di impresa
possono intraprenderla, previa comunicazione da inviare  con  lettera
raccomandata  con  avviso di ricevimento al comune nel cui territorio
l'attivita'  dovra'  essere  svolta,  alla   camera   di   commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura competente per territorio e a
tutti gli enti che in relazione al tipo di attivita' da intraprendere
risultano ricompresi nell'elenco affisso nell'albo pretorio ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3. L'attivita' da intraprendere deve risultare
compatibile   con   gli   strumenti  di  programmazione  commerciale,
ancorche' scaduti, e deve esercitarsi comunque con  la  utilizzazione
di  immobili  preesistenti  e  nel  rispetto  della loro destinazione
d'uso.
  2. Ove la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente non abbia provveduto alla formazione  dell'elenco  di  cui
all'articolo 2, l'interessato, salvo quanto previsto al comma 2 dello
stesso  articolo,  previa  diffida  a  provvedere  entro i successivi
trenta  giorni,  puo',  in   caso   di   persistente   inadempimento,
intraprendere    l'attivita'    prescelta    dandone    comunicazione
esclusivamente  alla  camera  di  commercio  medesima  e  al   comune
interessato,  al  quale  ultimo e' fatto obbligo di informare tutti i
soggetti competenti al rilascio di  provvedimenti  propedeutici  allo
svolgimento dell'attivita'.
  3.  Alla  comunicazione  dovra'  essere  allegata una dichiarazione
sostitutiva, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge  4  gennaio
1968,  n.  15, ed autenticata con le modalita' di cui all'articolo 20
della stessa legge, con la quale il soggetto interessato  attesta  di
possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per
l'esercizio  di un'arte, di un mestiere o di una attivita' di impresa
e di osservare tutte le prescrizioni previste per l'esercizio di tali
attivita'.
  4.   Limitatamente   all'esercizio  di  una  attivita'  commerciale
l'effettivo inizio e' subordinato  al  rilascio  del  certificato  di
compatibilita'  con  gli  strumenti di programmazione commerciale, di
cui al comma 1. Tale certificato deve essere  reso  entro  90  giorni
dalla  richiesta; trascorso tale termine la certificazione si intende
favorevolmente resa.
  5. Si applica al presente articolo la disposizione di cui al  comma
3 dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
  6.  Nel  caso  in  cui l'esercizio dell'attivita' comporti l'uso di
attrezzature ed impianti che necessitino di un preventivo  vaglio  da
parte  della  autorita' amministrative preposte al fine di accertarne
la conformita' alla normativa in materia  di  sicurezza,  i  soggetti
interessati  devono  allegare  alla  comunicazione  di  cui  ai commi
precedenti apposita dichiarazione rilasciata  dai  tecnici  abilitati
attestante  la  conformita'  predetta. Tale dichiarazione deve essere
sottoscritta ed autenticata con le modalita' di cui  all'articolo  20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  7.  Si  applicano,  per  quanto riguarda la verifica dei requisiti,
decorso il termine  di  cui  al  comma  4,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonche',
per quanto concerne le sanzioni, gli articoli 23, comma 2, e 24 della
stessa legge, per le ipotesi ivi contemplate.
  8.   Contestualmente   all'avvio   dell'attivita'  gli  interessati
provvedono al pagamento dei tributi quali  previsti  per  l'esercizio
della stessa.