Art. 3. Avvio dell'attivita' imprenditoriale 1. I soggetti che intendano esercitare un'arte o un mestiere e coloro che, quali piccoli imprenditori secondo la nozione indicata all'articolo 1, si propongano di iniziare un'attivita' di impresa possono intraprenderla, previa comunicazione da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al comune nel cui territorio l'attivita' dovra' essere svolta, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e a tutti gli enti che in relazione al tipo di attivita' da intraprendere risultano ricompresi nell'elenco affisso nell'albo pretorio ai sensi dell'articolo 2, comma 3. L'attivita' da intraprendere deve risultare compatibile con gli strumenti di programmazione commerciale, ancorche' scaduti, e deve esercitarsi comunque con la utilizzazione di immobili preesistenti e nel rispetto della loro destinazione d'uso. 2. Ove la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente non abbia provveduto alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 2, l'interessato, salvo quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, puo', in caso di persistente inadempimento, intraprendere l'attivita' prescelta dandone comunicazione esclusivamente alla camera di commercio medesima e al comune interessato, al quale ultimo e' fatto obbligo di informare tutti i soggetti competenti al rilascio di provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell'attivita'. 3. Alla comunicazione dovra' essere allegata una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed autenticata con le modalita' di cui all'articolo 20 della stessa legge, con la quale il soggetto interessato attesta di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio di un'arte, di un mestiere o di una attivita' di impresa e di osservare tutte le prescrizioni previste per l'esercizio di tali attivita'. 4. Limitatamente all'esercizio di una attivita' commerciale l'effettivo inizio e' subordinato al rilascio del certificato di compatibilita' con gli strumenti di programmazione commerciale, di cui al comma 1. Tale certificato deve essere reso entro 90 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la certificazione si intende favorevolmente resa. 5. Si applica al presente articolo la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' comporti l'uso di attrezzature ed impianti che necessitino di un preventivo vaglio da parte della autorita' amministrative preposte al fine di accertarne la conformita' alla normativa in materia di sicurezza, i soggetti interessati devono allegare alla comunicazione di cui ai commi precedenti apposita dichiarazione rilasciata dai tecnici abilitati attestante la conformita' predetta. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta ed autenticata con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 7. Si applicano, per quanto riguarda la verifica dei requisiti, decorso il termine di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonche', per quanto concerne le sanzioni, gli articoli 23, comma 2, e 24 della stessa legge, per le ipotesi ivi contemplate. 8. Contestualmente all'avvio dell'attivita' gli interessati provvedono al pagamento dei tributi quali previsti per l'esercizio della stessa.