Art. 5. Personale dei consorzi di bonifica 1. A modifica e integrazione dell'articolo 25 della legge 25 maggio 1995, n. 45 a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49 e' esteso a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore delal predetta legge n. 45 del 1995, in esecuzione di sentenze o di specifiche disposizioni legislative o accordi collettivi nazionali di categoria. 2. All'onere di lire 5.000 milioni derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 16004 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.