Art. 5.
                 Personale dei consorzi di bonifica
 
  1. A modifica e integrazione dell'articolo 25 della legge 25 maggio
1995,  n.  45  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario   1997,   il
contributo  di  cui  all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre
1977, n.  106, come modificato dall'articolo 1 della legge  regionale
6  aprile  1981,  n.  49 e' esteso a tutto il personale in servizio a
tempo indeterminato alla data di entrata  in  vigore  delal  predetta
legge  n.  45  del  1995,  in  esecuzione di sentenze o di specifiche
disposizioni legislative o accordi collettivi nazionali di categoria.
  2.  All'onere di lire 5.000 milioni derivanti dall'applicazione del
comma 1 si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 16004
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.