Art. 6.
                     Cooperative cantine sociali
 
  1. I mutui che le cooperative cantine sociali hanno  contratto  con
l'IRCAC,  ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge regionale
5 agosto 1982, n. 86, slittano di un anno; conseguentemente  i  ratei
aventi  scadenza  nel  corso  dell'esercizio 1997 vengono prorogati e
posti in coda al piano di ammortamento.
  2. Il tasso di interesse a carico delle cooperative previsto  nella
percentuale  del 10 per cento viene ridotto per le rate a scadere dal
1997 in avanti al 4 per cento.
  3. Per le  finalita'  del  presente  articolo  e'  autorizzata  per
l'esercizio  finanziario  1997  la  spesa  di  lire  500  milioni  ad
incremento del fondo di rotazione dell'IRCAC, di cui  all'articolo  3
della  legge  regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche
ed integrazioni.
  4. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
ricadente  nell'esercizio  finanziario  1997,  si fa fronte con parte
delle disponibilita' del capitolo 35203 del  bilancio  della  Regione
per l'esercizio finanziario medesimo.