Art. 6. Cooperative cantine sociali 1. I mutui che le cooperative cantine sociali hanno contratto con l'IRCAC, ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, slittano di un anno; conseguentemente i ratei aventi scadenza nel corso dell'esercizio 1997 vengono prorogati e posti in coda al piano di ammortamento. 2. Il tasso di interesse a carico delle cooperative previsto nella percentuale del 10 per cento viene ridotto per le rate a scadere dal 1997 in avanti al 4 per cento. 3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500 milioni ad incremento del fondo di rotazione dell'IRCAC, di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 35203 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.