Art. 2.
 
  1.  Le  lettere  c)  e  d)  del comma 1 dell'articolo 2 della legge
regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono cosi' sostituite:
   "c) cessione a titolo definitivo o in affitto dell'azienda;
   d) chiusura di una succursale o cessione a titolo definitivo o  in
affitto di una succursale".