Art. 2. 1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono cosi' sostituite: "c) cessione a titolo definitivo o in affitto dell'azienda; d) chiusura di una succursale o cessione a titolo definitivo o in affitto di una succursale".