Art. 3.
 
  1.  I  commi  1  e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo
1996, n. 9, sono sostituiti dai seguenti:
  "1. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a), b) ed e) del
comma 1 dell'articolo  2  possono  essere  effettuate  durante  tutto
l'arco dell'anno.
  2.  Le vendite di liquidazione di cui alle lettere c), d) ed f) del
comma 1 dell'articolo 2 sono vietate nei mesi di novembre,  dicembre,
maggio e giugno".