Art. 3. 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono sostituiti dai seguenti: "1. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno. 2. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 sono vietate nei mesi di novembre, dicembre, maggio e giugno".