Art. 4. 1. Le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono cosi' sostituite: "a) per la cessazione dell'attivita' commerciale: copia dell'atto di rinuncia e di deposito presso il comune dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio; b) per la rinuncia ad una o piu' tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia e di deposito presso il comune delle relative autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio".