Art. 4.
 
  1.  Le  lettere  a)  e  b)  del comma 3 dell'articolo 4 della legge
regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono cosi' sostituite:
   "a) per la cessazione dell'attivita' commerciale: copia  dell'atto
di  rinuncia  e  di  deposito  presso  il  comune dell'autorizzazione
amministrativa per la vendita al dettaglio;
   b) per la rinuncia ad una  o  piu'  tabelle  merceologiche:  copia
dell'atto  di  rinuncia e di deposito presso il comune delle relative
autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio".