Art. 5.
 
  1. All'articolo 5 della legge regionale 25 marzo  1996,  n.  9,  e'
aggiunto il seguente comma:
  "4.  La  data  di  inizio  vendite straordinarie, di liquidazione o
promozionale deve essere di dimensione grafica non inferiore a quella
utilizzata per pubblicizzare la percentuale di ribasso".