Art. 8. 1. All'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, dopo le parole "Esse sono presentate al pubblico come tali" aggiungere ", devono comunque presentare caratteristiche di qualita' risultanti dalle etichette di confezione"; 2) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a) dal secondo sabato del mese di gennaio al 15 marzo (saldi invernali)"; 3) e' aggiunto il seguente comma: "3. Le date di cui al comma 1 possono essere modificate, in virtu' dell'andamento del mercato, con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria".