Art. 8.
 
  1. All'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n.  9,  sono
apportate le seguenti modifiche:
  1)  al  comma  1,  dopo le parole "Esse sono presentate al pubblico
come tali" aggiungere ", devono comunque  presentare  caratteristiche
di qualita' risultanti dalle etichette di confezione";
  2) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
   "a)  dal  secondo  sabato  del  mese di gennaio al 15 marzo (saldi
invernali)";
  3) e' aggiunto il seguente comma:
  "3. Le date di cui al comma 1 possono essere modificate, in  virtu'
dell'andamento  del mercato, con decreto dell'assessore regionale per
la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca,  sentite  le
organizzazioni di categoria".