(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 41
                         del 7 agosto 1997)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Integrazioni all'articolo 8 della legge regionale
                       9 dicembre 1996, n. 51
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre
1996, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:
  "3-bis.   Per   il   funzionamento   del  Gruppo  di  coordinamento
tecnico-operativo (G.C.T.O.), l'assessore regionale per  il  turismo,
le   comunicazioni  e  i  trasporti  e'  autorizzato  ad  erogare  ai
componenti del medesimo designati dal  CUSI,  al  personale  indicato
dallo  stesso  Gruppo  di  coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.)
nonche' al  presidente,  per  l'attivita'  svolta  dalla  data  delle
relative  nomine  e  ancora  da  svolgere  fino  alla  chiusura della
Universiade 1997, i compensi  stabiliti  con  delibera  del  Comitato
organizzatore,  conformemente  ai  livelli  retributivi dei dirigenti
CONI  come  da  tabella  di  equiparazione  adottata   dal   Comitato
organizzatore medesimo.
  3-ter.  L'assessore  regionale  per il turimo, le comunicazioni e i
trasporti,  previa  delibera  del  Comitato  organizzatore   che   ne
stabilisce anche l'entita', e' autorizzato ad assegnare con ordine di
accreditamento  ai  responsabili  del Gruppo di coordinamento tecnico
operanti  nelle  citta'  di  Palermo,  Catania  e  Messina  le  somme
necessarie    allo    svolgimento   delle   attivita'   organizzative
relativamente al personale chiamato a collaborare, in  regime  libero
professionale, in quelle sedi.
  3-quater.  L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e
i trasporti e' altresi' autorizzato ad assegnare, con le modalita' di
cui al comma precedente, ai responsabili del Gruppo di  coordinamento
tecnico  operativo  operanti  nelle  citta'  di  Palermo,  Catania  e
Messina, le somme necessarie per i rimborsi forfettari di  spese,  da
corrispondere   ai  soggetti  che  effettuano  prestazioni  a  titolo
volontario necessarie per assicurare la regolarita' dello svolgimento
della manifestazione sportiva, per un importo massimo di lire  40.000
giornaliere  e  per  un  periodo  non  superiore  a trenta giorni. Ai
responsabili locali del  Gruppo  di  coordinamento  tecnico-operativo
(G.C.T.O.) e' demandata la scelta e la selezione di tali soggetti nel
rispetto  dei  criteri di preferenza, funzionali alla manifestazione,
che saranno riportati in  avvisi  resi  pubblici  a  mezzo  stampa  e
tramite  gli  altri  mezzi  di  comunicazioni radio-televisiva, ferma
restando la validita'  delle  domande  presentate  all'organizzazione
entro  la  data dell'avviso.   In ogni caso deve essere assicurata la
precedenza  agli  studenti  universitari  che  hanno   presentato   o
presenteranno istanza entro dieci giorni dall'entrata in vigore della
presente legge purche' in possesso degli altri requisiti richiesti.
  3-quinquies. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni
e  i  trasporti  e'  autorizzato a definire, all'interno dei piani di
spesa per l'Universiade 1997, un programma di intervento  finanziario
in favore dei Paesi in via di sviluppo che abbiano fatta richiesta di
partecipare   alla   Universiade  1997  fino  ad  un  massimo  di  20
delegazioni, nonche' in favore dei Paesi chiamati a partecipare  alle
gare  delle discipline sportive aggiuntive autorizzate dalla FISU, al
fine di consentire la eventuale copertura delle spese di viaggio da e
per i rispettivi Paesi, di soggiorno e di iscrizione alla Universiade
1997, determinato in lire 200 milioni.
  3-sexies. Alla copertura della spesa relativa ai commi  precedenti,
quantificata   in  lire  3.400  milioni,  che  trova  capienza  nello
stanziamento relativo al piano delle spese per l'organizzazione e  lo
svolgimento della Universiade 1997 ex articolo 3, comma 4, lettera e)
della  legge  regionale  26  ottobre  1993, n. 29, si provvede con le
disponibilita' di cui al capitolo 48256 del  bilancio  della  Regione
per l'esercizio finanziario in corso".