(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 41 del 7 agosto 1997) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis. Per il funzionamento del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.), l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato ad erogare ai componenti del medesimo designati dal CUSI, al personale indicato dallo stesso Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.) nonche' al presidente, per l'attivita' svolta dalla data delle relative nomine e ancora da svolgere fino alla chiusura della Universiade 1997, i compensi stabiliti con delibera del Comitato organizzatore, conformemente ai livelli retributivi dei dirigenti CONI come da tabella di equiparazione adottata dal Comitato organizzatore medesimo. 3-ter. L'assessore regionale per il turimo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera del Comitato organizzatore che ne stabilisce anche l'entita', e' autorizzato ad assegnare con ordine di accreditamento ai responsabili del Gruppo di coordinamento tecnico operanti nelle citta' di Palermo, Catania e Messina le somme necessarie allo svolgimento delle attivita' organizzative relativamente al personale chiamato a collaborare, in regime libero professionale, in quelle sedi. 3-quater. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' altresi' autorizzato ad assegnare, con le modalita' di cui al comma precedente, ai responsabili del Gruppo di coordinamento tecnico operativo operanti nelle citta' di Palermo, Catania e Messina, le somme necessarie per i rimborsi forfettari di spese, da corrispondere ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo volontario necessarie per assicurare la regolarita' dello svolgimento della manifestazione sportiva, per un importo massimo di lire 40.000 giornaliere e per un periodo non superiore a trenta giorni. Ai responsabili locali del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.) e' demandata la scelta e la selezione di tali soggetti nel rispetto dei criteri di preferenza, funzionali alla manifestazione, che saranno riportati in avvisi resi pubblici a mezzo stampa e tramite gli altri mezzi di comunicazioni radio-televisiva, ferma restando la validita' delle domande presentate all'organizzazione entro la data dell'avviso. In ogni caso deve essere assicurata la precedenza agli studenti universitari che hanno presentato o presenteranno istanza entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge purche' in possesso degli altri requisiti richiesti. 3-quinquies. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a definire, all'interno dei piani di spesa per l'Universiade 1997, un programma di intervento finanziario in favore dei Paesi in via di sviluppo che abbiano fatta richiesta di partecipare alla Universiade 1997 fino ad un massimo di 20 delegazioni, nonche' in favore dei Paesi chiamati a partecipare alle gare delle discipline sportive aggiuntive autorizzate dalla FISU, al fine di consentire la eventuale copertura delle spese di viaggio da e per i rispettivi Paesi, di soggiorno e di iscrizione alla Universiade 1997, determinato in lire 200 milioni. 3-sexies. Alla copertura della spesa relativa ai commi precedenti, quantificata in lire 3.400 milioni, che trova capienza nello stanziamento relativo al piano delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento della Universiade 1997 ex articolo 3, comma 4, lettera e) della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, si provvede con le disponibilita' di cui al capitolo 48256 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso".