Art. 2. Integrazione del compenso per gli esperti nominati in seno al Comitato organizzatore 1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. - 1. Agli esperti ed ai rappresentati del CUSI e del CONI di cui al comma 1 dell'articolo precedente e' corrisposto, limitatamente al bimestre successivo all'entrata in vigore della presente legge, un compenso mensile lordo equiparato agli emolumenti di dirigente generale del CONI. 2. Per le finalita' del comma 1 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni con onere a carico del capitolo 48257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997".