Art. 2.
         Integrazione del compenso per gli esperti nominati
                  in seno al Comitato organizzatore
 
  1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1996, n.  51
e' inserito il seguente:
  "Art.  13-bis. - 1. Agli esperti ed ai rappresentati del CUSI e del
CONI di cui al  comma  1  dell'articolo  precedente  e'  corrisposto,
limitatamente  al  bimestre  successivo  all'entrata  in vigore della
presente legge, un compenso mensile lordo equiparato agli  emolumenti
di dirigente generale del CONI.
  2. Per le finalita' del comma 1 e' autorizzata l'ulteriore spesa di
lire  50  milioni  con onere a carico del capitolo 48257 del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 1997".