Art. 3. Finanziamento programma Universiade 1997 1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato ad utilizzare somme fino ad un massimo di lire 20 mila milioni di cui al capitolo 47653 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 per le finalita' previste dal titolo B, capitolo 48256, del Piano della spesa da sostenere per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Universiade 1997 (ex legge 26 ottobre 1993, n. 29, articolo 3) relativamente alle manifestazioni artistico-culturali, sportive e ricreative e quelle denominate Circuito del Mito. L'individuazione del sopracitato programma Universiade 1997 e' di competenza di una commissione nominata dal Comitato organizzatore con riguardo alle specifiche competenze dei membri e dei direttori e consulenti artistici gia' nominati. 2. Le entrate dell'Universiade 1997, provenienti da versamenti e da quote di iscrizione delle delegazioni dei Paesi partecipanti alla manifestazione operati in favore del Comitato organizzatore, affluiscono, dopo la chiusura della manifestazione stessa, sul capitolo in entrata 1963 del bilancio della Regione siciliana depurate da eventuali rimborsi e restituzioni dovuti alle delegazioni medesime secondo i regolamenti internazionali FISU.