Art. 3.
              Finanziamento programma Universiade 1997
 
  1. L'assessore regionale per  il  turismo,  le  comunicazioni  e  i
trasporti  e'  autorizzato  ad utilizzare somme fino ad un massimo di
lire 20 mila milioni di cui al  capitolo  47653  del  bilancio  della
Regione  per  l'esercizio  finanziario 1997 per le finalita' previste
dal titolo B, capitolo 48256, del Piano della spesa da sostenere  per
l'organizzazione  e lo svolgimento dell'Universiade 1997 (ex legge 26
ottobre 1993, n. 29, articolo 3)  relativamente  alle  manifestazioni
artistico-culturali,   sportive  e  ricreative  e  quelle  denominate
Circuito  del  Mito.  L'individuazione  del   sopracitato   programma
Universiade  1997  e'  di  competenza di una commissione nominata dal
Comitato organizzatore con riguardo alle  specifiche  competenze  dei
membri e dei direttori e consulenti artistici gia' nominati.
  2. Le entrate dell'Universiade 1997, provenienti da versamenti e da
quote  di  iscrizione  delle  delegazioni dei Paesi partecipanti alla
manifestazione  operati  in  favore   del   Comitato   organizzatore,
affluiscono,  dopo  la  chiusura  della  manifestazione  stessa,  sul
capitolo  in  entrata  1963  del  bilancio  della  Regione  siciliana
depurate da eventuali rimborsi e restituzioni dovuti alle delegazioni
medesime secondo i regolamenti internazionali FISU.