Art. 10. Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). 1. Dopo l'articolo 19-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come introdotto dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, e' inserito il seguente: "Art. 19-ter (Provvidenze integrative del concorso dell'Unione Europea). - 1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di interesse forestale ammissibili ai benefici dell'Unione Europea previsti da regolamenti comunitari relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della selvicoltura e per il miglioramento delle infrastrutture delle zone montane, la Giunta provinciale e' autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico dell'Unione Europea e dello Stato. 2. La concessione anticipata delle provvidenze di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione di procura speciale notarile all'incasso a favore della Provincia dei benefici che saranno concessi dall'Unione Europea e dallo Stato. 3. Le somme di cui al comma 2 sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate in capitoli dell'entrata del bilancio provinciale. 4. In caso di mancata o minore erogazione da parte dell'Unione Europea o dello Stato delle provvidenze di cui al comma 1, l'onere dei benefici concessi in via anticipata rimane a carico della Provincia. 5. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, in aggiunta ai contributi dell'Unione Europea e dello Stato o in alternativa agli stessi in caso di mancata erogazione, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima prevista dai predetti regolamenti a carico dell'ente pubblico. 6. Le provvidenze previste dal presente articolo, nel rispetto della disciplina comunitaria per lo specifico settore, sono concesse con i criteri e le procedure stabilite per le corrispondenti iniziative contemplate dalla presente legge". 2. Al comma 1 dell'articolo 19-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come introdotto dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".