Art. 10.
Modifiche  alla  legge  provinciale   23   novembre   1978,   n.   48
(Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro
risorse).
 
  1. Dopo l'articolo 19-bis della legge provinciale 23 novembre 1978,
n.  48,  come  introdotto dall'articolo 17 della legge provinciale 27
agosto 1992, n. 16, e' inserito il seguente:
  "Art.  19-ter  (Provvidenze  integrative  del  concorso dell'Unione
Europea). - 1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti  di
interesse  forestale  ammissibili  ai  benefici  dell'Unione  Europea
previsti da regolamenti comunitari relativi ad un'azione  comune  per
il   miglioramento   delle   condizioni   di   trasformazione   e  di
commercializzazione  dei  prodotti  della  selvicoltura  e   per   il
miglioramento  delle  infrastrutture  delle  zone  montane, la Giunta
provinciale e' autorizzata a concedere  in  anticipo  le  provvidenze
previste  nei  predetti  regolamenti  a  carico dell'Unione Europea e
dello Stato.
  2. La concessione anticipata delle provvidenze di cui al comma 1 e'
subordinata  alla  presentazione   di   procura   speciale   notarile
all'incasso  a  favore  della  Provincia  dei  benefici  che  saranno
concessi dall'Unione Europea e dallo Stato.
  3. Le somme di cui al comma 2 sono  versate  alla  tesoreria  della
Provincia   ed  introitate  in  capitoli  dell'entrata  del  bilancio
provinciale.
  4. In caso di mancata o  minore  erogazione  da  parte  dell'Unione
Europea  o  dello  Stato delle provvidenze di cui al comma 1, l'onere
dei benefici  concessi  in  via  anticipata  rimane  a  carico  della
Provincia.
  5.  Per  le  stesse  finalita'  di  cui  al comma 1, in aggiunta ai
contributi dell'Unione Europea e dello Stato o  in  alternativa  agli
stessi  in  caso  di  mancata  erogazione,  possono  essere  concessi
contributi in conto capitale fino alla misura  massima  prevista  dai
predetti regolamenti a carico dell'ente pubblico.
  6.  Le  provvidenze  previste  dal  presente articolo, nel rispetto
della disciplina comunitaria per lo specifico settore, sono  concesse
con  i  criteri  e  le  procedure  stabilite  per  le  corrispondenti
iniziative contemplate dalla presente legge".
  2. Al comma 1  dell'articolo  19-bis  della  legge  provinciale  23
novembre  1978,  n.  48, come introdotto dall'articolo 17 della legge
provinciale 27 agosto 1992, n. 16, le parole:  "50  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "55 per cento".