Art. 11. Fondo speciale per il volontariato 1. E' istituito presso la Provincia il fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato, come modificata dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modifiche dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, nel quale sono contabilizzati gli importi dovuti dagli enti di cui all'articolo 12, comma 1; del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), come modificato dall'articolo 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e dalle casse di risparmio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, operanti nel territorio provinciale. 2. La Giunta provinciale nomina, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 (Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), emanato in applicazione dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e modificato dal decreto del medesimo Ministro 2 dicembre 1994, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti sul territorio provinciale, iscritte all'albo provinciale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale), quali componenti del comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sulla base di criteri individuati con deliberazione della Giunta medesima.