Art. 11.
                 Fondo speciale per il volontariato
 
  1.  E'  istituito presso la Provincia il fondo speciale di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266  (legge-quadro  sul  volontariato,  come
modificata  dal  decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito con
modifiche dalla  legge  27  giugno  1994,  n.  413,  nel  quale  sono
contabilizzati  gli importi dovuti dagli enti di cui all'articolo 12,
comma  1;  del  decreto  legislativo  20  novembre   1990,   n.   356
(Disposizioni  per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo
creditizio), come modificato dall'articolo 43 del decreto legislativo
14 dicembre  1992,  n.  481,  e  dalle  casse  di  risparmio  di  cui
all'articolo  15  della  legge  11  agosto 1991, n. 266, operanti nel
territorio provinciale.
  2. La Giunta provinciale nomina, ai sensi del comma 2 dell'articolo
2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 (Modalita' per
la costituzione dei fondi speciali  per  il  volontariato  presso  le
regioni),  emanato  in  applicazione  dell'articolo 15 della legge 11
agosto 1991, n. 266 e modificato dal decreto del medesimo Ministro  2
dicembre   1994,   quattro  rappresentanti  delle  organizzazioni  di
volontariato  maggiormente  presenti  sul   territorio   provinciale,
iscritte  all'albo  provinciale  di  cui  all'articolo  3 della legge
provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione  e  riconoscimento
del  volontariato sociale), quali componenti del comitato di gestione
del fondo  speciale  per  il  volontariato,  sulla  base  di  criteri
individuati con deliberazione della Giunta medesima.