Art. 12.
                  Controlli degli impianti termici
 
  1. I controlli previsti dalla normativa nazionale vigente, relativi
all'accertamento  dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio
degli impianti termici, sono svolti dalla Provincia e,  limitatamente
al  proprio  territorio,  dal  Comune di Trento, mediante verifiche a
campione, avvalendosi del proprio  personale  o  di  convenzioni  con
organismi  esterni  di  comprovata e specifica esperienza, secondo le
modalita' stabilite dalla Giunta provinciale.
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito  presso  il
servizio  provinciale  competente  in  materia  di energia il catasto
degli impianti termici.  Il  catasto  raccoglie  e  aggiorna  i  dati
relativi  agli impianti termici esistenti sul territorio provinciale.
Ai  fini  della  formazione  e  dell'aggiornamento  del  catasto  gli
impianti  termici  esistenti  devono essere denunciati dai rispettivi
proprietari o dagli incaricati  dei  servizi  di  manutenzione  degli
impianti,  qualora  venga  stipulato  un  contratto  che preveda tale
servizio. La Giunta provinciale stabilisce con propria  deliberazione
le modalita' per l'applicazione del presente comma.
  3.  Per  le  medesime finalita' di cui al comma 1 e per favorire lo
snellimento delle procedure amministrative relative al controllo  ivi
previsto,  la  Giunta  provinciale  e  il  Comune  di  Trento possono
stipulare appositi protocolli d'intesa con associazioni di categoria,
con gestori di reti di distribuzione  del  gas  o  di  altri  vettori
energetici o con soggetti pubblici o con consorzi di aziende operanti
nel  settore  degli  impianti  termici,  per  l'adozione di carte dei
servizi e di contratti tipo di nanutenzione.
  4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, cessano di
avere applicazione sul territorio provinciale le disposizioni di  cui
all'articolo  31,  comma  3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme
per l'attuazione del piano energetico nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti  rinnovabili  di  energia),  nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  11, commi 18, 19 e 20, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme  per  la
progettazione,  l'installazione,  l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento  dei  consumi
di  energia,  in  attuazione  dell'articolo 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10).  Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel
presente  articolo si applicano le vigenti disposizioni in materia di
impianti termici.
  5.  La Giunta provinciale e' autorizzata a rimborsare d'ufficio una
somma fino a lire 20.000 per ciascuna denuncia presentata, fino  alla
data  di  entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  412  del  1993,
hanno  effettuato le denunce previste dall'articolo 11, comma 20, del
predetto decreto.