Art. 13.
               Sanzioni in materia di impianti termici
 
  1. La violazione degli obblighi  previsti  dall'articolo  12  della
presente  legge  e  dalla  legge  9  gennaio 1991, n. 10 da parte del
proprietario dell'impianto termico o di un terzo che se ne assume  la
responsabilita',  come  definito  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  comporta  l'applicazione  delle
seguenti sanzioni amministrative:
   a) pagamento di una somma pari a lire 5.000 per ogni KW di potenza
nominale  del  generatore  di  calore,  con il limite massimo di lire
1.250.000 in caso di mancata denuncia dell'impianto  termico  secondo
le modalita' previste dall'articolo 12, comma 2;
   b) pagamento di una somma pari a lire 3.000 per ogni KW di potenza
nominale  del  generatore di calore, con il limite di lire 750.000 in
caso di mancanza del libretto di impianto o del libretto di  centrale
previsti  dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412;
   c) pagamento di una somma pari a lire 7.000 per ogni KW di potenza
nominale del generatore di calore, con  il  limite  massimo  di  lire
1.750.000  in  caso  di  omessa esecuzione delle manutenzioni o delle
verifiche  periodiche  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
   d)  pagamento  di  una  somma  pari  a  lire 10.000 per ogni KW di
potenza nominale del generatore di calore, con il limite  massimo  di
lire  2.500.000, in caso ai mancato rispetto dei limiti di rendimento
di combustione degli impianti termici.
  2. Le medesime  sanzioni  amministrative  di  cui  al  comma  1  si
applicano   anche   nei  casi  in  cui,  per  il  rifiuto  o  la  non
disponibilita' del responsabile dell'impianto, previamente diffidato,
non sia stato possibile effettuare i controlli previsti dall'articolo
12.
  3. La vigilanza sugli adempimenti in  ordine  alla  manutenzione  e
all'esercizio  degli  impianti  termici  e'  svolta,  negli ambiti di
rispettiva  competenza,  dai  dipendenti  della   Provincia   e   dai
dipendenti   del  Comune  di  Trento  a  tal  riguardo  espressamente
autorizzati. Gli incaricati delle funzioni di  vigilanza  di  cui  al
presente   comma   ed  il  personale  addetto  al  controllo  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  sono  muniti  di  apposito  tesserino  di
riconoscimento.
  4.  Per l'espletamento dei compiti di vigilanza di cui al comma 3 e
per l'applicazione delle  sanzioni  amministrative  si  osservano  le
disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al
sistema penale, come modificata da ultimo dal decreto legislativo  13
luglio   1994,   n.  480.  L'emissione  dell'ordinanza-ingiunzione  e
dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente  del  servizio  provinciale
competente in materia di energia o al competente organo del Comune di
Trento.   Le  somme  riscosse  sono  introitate  nel  bilancio  della
Provincia o del Comune di Trento secondo le rispettive competenze.
  5. La sanzione di cui all'articolo  34,  comma  5,  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10, relativa alla violazione dell'articolo 31, commi
1  e  2,  della  medesima  legge,  cessa  di  avere  applicazione sul
territorio provinciale. Per quanto  non  espressamente  disposto  dal
presente  articolo  si applicano le sanzioni previste dalla normativa
vigente in materia di impianti termici.
  6. In fase di  prima  applicazione  per  un  periodo  di  due  anni
decorrenti  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, le
somme ed i limiti massimi di cui al comma 1 sono ridotti del  50  per
cento.