Art. 14.
      Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36
                (Norme in materia di finanza locale)
 
  1.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  6 della legge provinciale 15
novembre  1993,  n.  36,   articolo   come   modificato   da   ultimo
dall'articolo  29  della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e'
introdotto il seguente:
  "2-bis.  Con  la  deliberazione  della   Giunta   provinciale   di'
ripartizione  del fondo puo' essere disposto l'impegno della spesa in
relazione all'entita' complessiva del medesimo  e  nei  limiti  delle
somme autorizzate con la legge finanziaria".
  2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 15
novembre   1993,   n.   36,   articolo   come  modificato  da  ultimo
dall'articolo 3 della legge provinciale  7  agosto  1995,  n.  8,  e'
sostituito dal seguente:
  "2.  Il fondo e' destinato alla concessione di trasferimenti per il
sostegno degli investimenti per opere pubbliche e relativi  arredi  e
attrezzature,   ivi   inclusi   gli   investimenti   previsti   dalle
disposizioni  di  seguito  indicate,  fatto  salvo  quanto  stabilito
dall'articolo 16:".
  3.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 17 della legge provinciale 15
novembre  1993,  n.  36,   articolo   come   modificato   da   ultimo
dall'articolo  29  della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e'
introdotto il seguente:
  "1-bis.  Con  la  deliberazione   della   Giunta   provinciale   di
ripartizione  del fondo puo' essere disposto l'impegno della spesa in
relazione all'entita' complessiva del medesimo  e  nei  limiti  delle
somme autorizzate con la legge finanziaria".