Art. 14. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e' introdotto il seguente: "2-bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di' ripartizione del fondo puo' essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entita' complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria". 2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, e' sostituito dal seguente: "2. Il fondo e' destinato alla concessione di trasferimenti per il sostegno degli investimenti per opere pubbliche e relativi arredi e attrezzature, ivi inclusi gli investimenti previsti dalle disposizioni di seguito indicate, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 16:". 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e' introdotto il seguente: "1-bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di ripartizione del fondo puo' essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entita' complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria".