Art. 15.
        Modifiche alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10
   (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale)
 
  1.  Il terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio
1980, n. 10, articolo come  modificato  da  ultimo  dall'articolo  15
della  legge  provinciale  30  gennaio  1992, n. 6, e' sostituito dal
seguente:
  "La Giunta provinciale stabilisce le condizioni alle quali gli enti
di  cui  al  primo  comma  possono  accedere  al  sistema informativo
elettronico realizzato dalla Provincia".
  2. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge provinciale 6 maggio
1980, n. 10, articolo come modificato dall'articolo  15  della  legge
provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, e' sostituito dal seguente:
  "La  convenzione  di  cui  al  presente articolo e' approvata dalla
Giunta provinciale  previo  parere  del  comitato  per  l'informatica
nominato  ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio
1958, n. 4 e sentita la competente commissione consiliare".
  3. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge provinciale 6 maggio
1980, n. 10 e' sostituito dal seguente:
  "Il comitato di cui al quarto  comma  esprime  altresi'  pareri  ed
indicazioni  sui  problemi derivanti dall'applicazione della predetta
convenzione  nonche'  sulla  gestione  e  lo  sviluppo  del   sistema
informativo provinciale".