Art. 15. Modifiche alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale) 1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La Giunta provinciale stabilisce le condizioni alle quali gli enti di cui al primo comma possono accedere al sistema informativo elettronico realizzato dalla Provincia". 2. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, articolo come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La convenzione di cui al presente articolo e' approvata dalla Giunta provinciale previo parere del comitato per l'informatica nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e sentita la competente commissione consiliare". 3. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e' sostituito dal seguente: "Il comitato di cui al quarto comma esprime altresi' pareri ed indicazioni sui problemi derivanti dall'applicazione della predetta convenzione nonche' sulla gestione e lo sviluppo del sistema informativo provinciale".