Art. 16. Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento) 1. L'articolo 19 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, e' abrogato. 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, e' inserito il seguente: "2-bis. Spetta altresi' ai comuni provvedere in ordine all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento necessari al funzionamento delle scuole provinciali dell'infanzia". 3. All'articolo 54-bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come introdotto dall'articolo 20 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 e' aggiunta in fine la parola: "equiparate"; b) al comma 2 le parole: "dei comprensori e" sono soppresse; c) al comma 3 le parole: "ai comprensori e" sono soppresse. 4. In relazione alla modifica apportata all'articolo 20 della legge provinciale n. 13 del 1977 dal comma 2 del presente articolo, gli arredi e le attrezzature delle scuole provinciali acquistate dai comprensori ai sensi dell'articolo 19 della predetta legge provinciale n. 13 del 1977 sono trasferiti ai comuni per la dotazione delle scuole di rispettiva competenza. 5. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 13 del 1977.