Art. 16.
 Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento
   della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento)
 
  1. L'articolo 19 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come
sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 15 novembre 1988,
n. 34, e' abrogato.
  2.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo 20 della legge provinciale 21
marzo 1977, n. 13,  come  sostituito  dall'articolo  11  della  legge
provinciale 15 novembre 1988, n. 34, e' inserito il seguente:
  "2-bis. Spetta altresi' ai comuni provvedere in ordine all'acquisto
e  al  rinnovo  delle  attrezzature  e  dell'arredamento necessari al
funzionamento delle scuole provinciali dell'infanzia".
  3. All'articolo 54-bis della legge provinciale 21  marzo  1977,  n.
13,  come  introdotto  dall'articolo  20  della  legge provinciale 15
novembre 1988, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 e' aggiunta in fine la parola: "equiparate";
   b) al comma 2 le parole: "dei comprensori e" sono soppresse;
   c) al comma 3 le parole: "ai comprensori e" sono soppresse.
  4. In relazione alla modifica apportata all'articolo 20 della legge
provinciale n. 13 del 1977 dal comma 2  del  presente  articolo,  gli
arredi  e  le  attrezzature  delle  scuole provinciali acquistate dai
comprensori  ai  sensi  dell'articolo   19   della   predetta   legge
provinciale n. 13 del 1977 sono trasferiti ai comuni per la dotazione
delle scuole di rispettiva competenza.
  5.   Gli   atti   conseguenti   agli   impegni   di  spesa  assunti
antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge  relativi
agli interventi previsti dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13
sono  definiti  secondo  le  procedure  previste dalla medesima legge
provinciale n.  13 del 1977.