Art. 17.
       Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29
           (Interventi a favore dell'edilizia scolastica)
 
  1.  I  commi  2,  3  e 4 dell'articolo 15 della legge provinciale 4
novembre 1986, n. 29, articolo come modificato dall'articolo 70 della
legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono abrogati.
  2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia anche relativamente
alle domande dei comuni e loro consorzi  presentate  antecedentemente
all'entrata  in  vigore  della  presente legge per la concessione dei
contributi di cui all'articolo 15 della legge provinciale n.  29  del
1986.
  3.   Gli   atti   conseguenti   agli   impegni   di  spesa  assunti
antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge  relativi
agli  interventi previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n.
29 sono definiti secondo le procedure previste dalla  medesima  legge
provinciale n.  29 del 1986.