Art. 18.
        Modifica alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12
 (Programmazione e sviluppo delle attivita' culturali nel Trentino)
 
  1.  Al  comma  1 dell'articolo 17 della legge provinciale 30 luglio
1987, n. 12, articolo come modificato dall'articolo  39  della  legge
provinciale  3  luglio  1990,  n.  20,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
   a) la lettera a) e' abrogata;
   b) al primo periodo della lettera b)  sono  aggiunte  in  fine  le
seguenti  parole:  "ivi  inclusa  la  spesa  per  gli arredi e per le
attrezzature necessari per il  primo  funzionamento  delle  strutture
medesime".
  2.   Gli   atti   conseguenti   agli   impegni   di  spesa  assunti
antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge  relativi
agli  interventi  previsti dalla legge provinciale 30 luglio 1987, n.
12 sono definiti secondo le procedure previste dalla  medesima  legge
provinciale n.  12 del 1987.