Art. 2. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 (Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative). 1. Limitatamente al territorio della provincia di Trento, alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15-bis, comma 1, le tasse si corrispondono mediante versamento dell'importo stabilito su apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere della Provincia autonoma di Trento"; b) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni non governative, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, oltre alle eventuali sanzioni amministrative previste da altre disposizioni di legge, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo pari al doppio della tassa ad un massimo pari al sestuplo della tassa medesima. 2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni non governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo per queste, il regresso verso il debitore. 3. Salvo non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, in caso di mancato pagamento delle tasse provinciali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, si incorre: a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in ogni caso la somma dovuta a tale titolo non puo' essere inferiore a lire 20.000; b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta oltre il termine di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione; in ogni caso la somma dovuta a tale titolo non puo' essere inferiore a lire 30.000."; c) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Accertamento delle infrazioni). - 1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione provinciale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici provinciali, dai funzionari o dagli impiegati addetti agli uffici stessi. 2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura delle strutture dalle quali dipendono gli accertatori, al servizio entrate e credito - ufficio tributi - della Provincia autonoma di Trento per la riscossione coattiva delle tasse e delle pene pecuniarie."; d) l'articolo 10 e' abrogato; e) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Ricorsi). - 1. Avverso l'iscrizione a ruolo della tassa e della pena pecuniaria e' ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimita' o di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta provinciale. 2. Il ricorso e' inoltrato al servizio entrate e credito - ufficio tributi - nonche' al concessionario della riscossione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutivita' del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta provinciale, su proposta del dirigente del servizio entrate e credito, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato, notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati. 3. La decisione del Presidente della Giunta provinciale e' definitiva, ferma restando l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo."; f) l'articolo 12 e' abrogato; g) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: "Art. 15-bis. (Modalita' di riscossione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative). - 1. Le tasse provinciali sugli atti o provvedimenti amministrativi rilasciati, rinnovati o vidimati, nonche' quelle annuali, con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 31 dicembre 1997, si corrispondono secondo modalita' stabilite dalla Giunta provinciale. Al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei contribuenti, la Provincia puo' inviare ai soggetti interessati apposito avviso recante la somma dovuta per ciascun numero d'ordine di tariffa, nonche' le modalita' di versamento. 2. Il versamento deve essere effettuato entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma 1, che. costituisce titolo per l'accertamento dell'entrata. 3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse nel termine stabilito, l'amministrazione provinciale procede alla riscossione coattiva delle tasse e relative pene pecuniarie con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657), come da ultimo modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 349. 4. Prima di procedere all'iscrizione a ruolo, qualora sussistano incertezze in ordine alla riscossione, il servizio entrate e credito invita il contribuente, a mezzo del servizio postale, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, i documenti mancanti".