Art. 2.
Modifiche  alla  legge  regionale 29 dicembre 1975, n. 14 (Disciplina
delle  tasse  regionali  e  delle   soprattasse   provinciali   sulle
concessioni non governative).
 
  1.  Limitatamente  al  territorio  della  provincia di Trento, alla
legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
   a) il primo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Fatto  salvo  quanto  stabilito  dall'articolo 15-bis, comma 1, le
tasse si corrispondono mediante versamento dell'importo stabilito  su
apposito   conto  corrente  postale,  intestato  al  tesoriere  della
Provincia autonoma di Trento";
   b) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 8 (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attivita' per la quale  e'
necessario   un   atto   soggetto   a  tassa  sulle  concessioni  non
governative, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza  aver  assolto
la  relativa  tassa,  oltre  alle  eventuali  sanzioni amministrative
previste da altre disposizioni di legge, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo pari
al  doppio  della  tassa  ad  un massimo pari al sestuplo della tassa
medesima.
  2. Il pubblico ufficiale che emetta atti  soggetti  a  tasse  sulle
concessioni  non  governative  senza  che  sia  stato  effettuato  il
pagamento  del   tributo   previsto   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  20.000 a lire 200.000, oltre il
pagamento delle tasse dovute, salvo per queste, il regresso verso  il
debitore.
  3.  Salvo  non  sia  diversamente disposto nell'annessa tariffa, in
caso  di  mancato  pagamento  delle  tasse  provinciali  nei  termini
stabiliti,  in  luogo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui
al comma 1, si incorre:
   a) in una soprattassa del 10  per  cento  della  tassa  dovuta  se
questa e' corrisposta entro i trenta giorni successivi alla scadenza;
in  ogni caso la somma dovuta a tale titolo non puo' essere inferiore
a lire 20.000;
   b) in una soprattassa del 20  per  cento  della  tassa  dovuta  se
questa  e'  corrisposta  oltre  il termine di cui alla lettera a), ma
prima dell'accertamento dell'infrazione; in ogni caso la somma dovuta
a tale titolo non puo' essere inferiore a lire 30.000.";
   c) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 9 (Accertamento delle infrazioni). - 1. Le  violazioni  delle
norme  della  presente  legge  sono accertate, oltre che dagli organi
previsti  dalle  norme  dello  Stato  in  materia  di   tasse   sulle
concessioni  governative,  anche  dai funzionari dell'amministrazione
provinciale appositamente designati e muniti di speciale  tessera  di
riconoscimento  rilasciata  dal  Presidente  della Giunta provinciale
nonche', limitatamente agli  accertamenti  compiuti  nella  sede  dei
competenti  uffici  provinciali,  dai  funzionari  o  dagli impiegati
addetti agli uffici stessi.
  2. I processi verbali di accertamento devono  essere  trasmessi,  a
cura  delle  strutture  dalle  quali  dipendono  gli  accertatori, al
servizio entrate e  credito  -  ufficio  tributi  -  della  Provincia
autonoma  di  Trento  per la riscossione coattiva delle tasse e delle
pene pecuniarie.";
   d) l'articolo 10 e' abrogato;
   e) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 11 (Ricorsi). - 1. Avverso l'iscrizione a ruolo della tassa e
della  pena  pecuniaria e' ammesso ricorso, da presentarsi per motivi
di legittimita' o di merito, entro trenta giorni dalla notifica della
relativa  cartella  di  pagamento,   al   Presidente   della   Giunta
provinciale.
  2.  Il ricorso e' inoltrato al servizio entrate e credito - ufficio
tributi  -  nonche'  al  concessionario  della  riscossione  a  mezzo
raccomandata  con  ricevuta  di ritorno. La presentazione del ricorso
non sospende l'esecutivita' del ruolo. Tuttavia il  Presidente  della
Giunta  provinciale, su proposta del dirigente del servizio entrate e
credito, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in
tutto o in parte, con provvedimento  motivato,  notificato,  a  mezzo
raccomandata   con   ricevuta   di  ritorno,  al  concessionario,  al
contribuente istante e agli altri obbligati.
  3.  La  decisione  del  Presidente  della  Giunta  provinciale   e'
definitiva,  ferma  restando  l'azione  giudiziaria di opposizione al
ruolo.";
   f) l'articolo 12 e' abrogato;
   g) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
  "Art. 15-bis.  (Modalita' di riscossione  delle  tasse  provinciali
sulle  concessioni  non governative). - 1. Le tasse provinciali sugli
atti o provvedimenti amministrativi rilasciati, rinnovati o vidimati,
nonche'  quelle  annuali,  con  efficacia  per   periodi   decorrenti
posteriormente   al   31  dicembre  1997,  si  corrispondono  secondo
modalita' stabilite dalla Giunta provinciale. Al  fine  di  agevolare
gli  adempimenti a carico dei contribuenti, la Provincia puo' inviare
ai soggetti interessati apposito avviso recante la somma  dovuta  per
ciascun   numero   d'ordine  di  tariffa,  nonche'  le  modalita'  di
versamento.
  2. Il versamento deve essere effettuato entro il  termine  indicato
nell'avviso   di   cui  al  comma  1,  che.  costituisce  titolo  per
l'accertamento dell'entrata.
  3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse nel termine stabilito,
l'amministrazione provinciale procede alla riscossione coattiva delle
tasse e relative pene pecuniarie con le modalita' di cui  al  decreto
del  Presidente  della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione
del servizio di riscossione dei tributi  e  di  altre  entrate  dello
Stato  e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1 della legge
4 ottobre 1986, n. 657), come da  ultimo  modificato  dalla  legge  8
agosto 1995, n. 349.
  4.  Prima  di  procedere all'iscrizione a ruolo, qualora sussistano
incertezze in ordine alla riscossione, il servizio entrate e  credito
invita  il  contribuente,  a  mezzo del servizio postale, a fornire i
chiarimenti necessari o a produrre, entro il termine di trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, i documenti mancanti".