Art. 20.
     Modifica all'articolo 21 in materia di servizio di custodia
       forestale della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20
 
  1. Dopo il comma 5  dell'articolo  21  della  legge  provinciale  3
luglio  1990,  n.  20, articolo come modificato dall'articolo 4 della
legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, e' introdotto il seguente:
  "5-bis. In sede di riparto dei fondi della finanza locale destinati
al  finanziamento  del  servizio  di  custodia  forestale,  l'importo
eccedente  le  somme  risultanti dall'applicazione di quanto previsto
dal comma 3 rispetto ai fondi disponibili e' ripartito in proporzione
al numero dei custodi determinato ai sensi del comma 2, in  relazione
anche  alle  spese relative all'approvvigionamento dei beni di cui al
comma 5".