Art. 20. Modifica all'articolo 21 in materia di servizio di custodia forestale della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, articolo come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, e' introdotto il seguente: "5-bis. In sede di riparto dei fondi della finanza locale destinati al finanziamento del servizio di custodia forestale, l'importo eccedente le somme risultanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 3 rispetto ai fondi disponibili e' ripartito in proporzione al numero dei custodi determinato ai sensi del comma 2, in relazione anche alle spese relative all'approvvigionamento dei beni di cui al comma 5".