Art. 21. Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni in materia di finanza locale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 l'importo del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali stabilito in lire 42.680.000.000 viene rideterminato in lire 42.980.000.000. 2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 l'importo del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori stabilito in lire 97.000.000.000 viene rideterminato in lire 100.100.000.000.