Art. 21.
        Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni in materia di
    finanza locale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge  provinciale  3  febbraio
1997,  n.  2 l'importo del fondo per il sostegno di specifici servizi
comunali stabilito in lire 42.680.000.000 viene rideterminato in lire
42.980.000.000.
  2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge  provinciale  3  febbraio
1997,  n.  2  l'importo  del fondo per lo sviluppo degli investimenti
minori stabilito in lire 97.000.000.000 viene rideterminato  in  lire
100.100.000.000.