Art. 22. Interventi per favorire l'insediamento di attivita' economiche in zone montane 1. Al fine di favorire l'insediamento ed il ripristino di' attivita' commerciali nei territori e comuni montani della provincia di Trento individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), come modificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 513, la Provincia concede ai comuni carenti di esercizi commerciali, anche per specifiche parti del proprio territorio, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta per la costruzione e l'acquisto di immobili, nonche' per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprieta', da destinare a titolo gratuito, e per il periodo convenuto ad aziende commerciali che ne facciano richiesta. 2. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attivita' nelle zone di cui al comma 1, purche' le iniziative attivate risultino piu' d'una, compresa quella di tipo commerciale, o che integrano attivita' gia' presenti, e' assegnato un premio di insediamento la cui entita' e' stabilita secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale in misura non superiore a 50 milioni. Il premio e' erogato per il 50 per cento all'atto dell'avvio dell'attivita' e per il restante 50 per cento trascorso il primo anno di attivita'. 3. Relativamente alle iniziative attivate ai sensi del comma 2, qualora si tratti di interventi di tipo mobiliare, la concessione delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e' disposta secondo la misura massima stabilita dalle norme di attuazione della predetta legge provinciale in deroga anche agli ordini di priorita' e ai parametri di significativita' stabiliti dalle medesime norme. Il contributo in conto capitale e' corrisposto in unica soluzione. 4. Nei territori e comuni montani della provincia di Trento individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono essere rilasciate autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali aventi una superficie non superiore a 200 metri quadrati anche in deroga alle disposizioni e ai criteri contenuti nei piani commerciali vigenti, sentiti i comuni territorialmente competenti. Agli esercizi agevolati ai sensi del comma 3 e' fatto divieto di trasferire la sede dell'attivita' in zone diverse da quelle in cui gli esercizi risultano insediati al momento della concessione delle agevolazioni. 5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.