Art. 22.
         Interventi per favorire l'insediamento di attivita'
                     economiche in zone montane
 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'insediamento  ed  il  ripristino  di'
attivita' commerciali nei territori e comuni montani della  provincia
di  Trento  individuati  ai  sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97
(Nuove disposizioni per le zone montane), come modificata dalla legge
29 novembre 1995, n. 513, la Provincia concede ai comuni  carenti  di
esercizi   commerciali,   anche  per  specifiche  parti  del  proprio
territorio, contributi nella misura massima dell'80 per  cento  della
spesa  sostenuta per la costruzione e l'acquisto di immobili, nonche'
per  l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e  la  trasformazione   di
immobili  di  proprieta',  da  destinare  a titolo gratuito, e per il
periodo convenuto ad aziende commerciali che ne facciano richiesta.
  2. Alle imprese che attivano o  trasferiscono  le  attivita'  nelle
zone di cui al comma 1, purche' le iniziative attivate risultino piu'
d'una, compresa quella di tipo commerciale, o che integrano attivita'
gia'  presenti, e' assegnato un premio di insediamento la cui entita'
e' stabilita secondo criteri  fissati  dalla  Giunta  provinciale  in
misura non superiore a 50 milioni. Il premio e' erogato per il 50 per
cento  all'atto  dell'avvio  dell'attivita'  e per il restante 50 per
cento trascorso il primo anno di attivita'.
  3. Relativamente alle iniziative attivate ai  sensi  del  comma  2,
qualora  si  tratti  di  interventi di tipo mobiliare, la concessione
delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 17  maggio  1991,
n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e
modifiche  a  disposizioni  concernenti la disciplina del commercio),
come modificata da ultimo dalla legge provinciale 9  settembre  1996,
n.  8, e' disposta secondo la misura massima stabilita dalle norme di
attuazione della predetta legge  provinciale  in  deroga  anche  agli
ordini  di  priorita'  e  ai  parametri di significativita' stabiliti
dalle medesime norme. Il contributo in conto capitale e'  corrisposto
in unica soluzione.
  4.  Nei  territori  e  comuni  montani  della  provincia  di Trento
individuati ai sensi della legge 31  gennaio  1994,  n.  97,  possono
essere rilasciate autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali
aventi  una  superficie  non  superiore a 200 metri quadrati anche in
deroga alle disposizioni e ai criteri contenuti nei piani commerciali
vigenti, sentiti i comuni territorialmente competenti. Agli  esercizi
agevolati ai sensi del comma 3 e' fatto divieto di trasferire la sede
dell'attivita'  in  zone  diverse  da  quelle  in  cui  gli  esercizi
risultano insediati al momento della concessione delle agevolazioni.
  5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri  e  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni del presente articolo.