Art. 24.
       Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
          (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
 
  1. Dopo il comma 2  dell'articolo  98  della  legge  provinciale  5
settembre 1991, n. 22 e' introdotto il seguente:
  "2-bis.  Qualora  la  CTC  si  pronunci  negativamente  al rilascio
dell'autorizzazione devono essere  fornite  al  richiedente,  ove  la
pronuncia  negativa  riguardi  aspetti  di  carattere  tipologico, le
puntuali indicazioni affinche' l'escuzione dei lavori  oggetto  della
richiesta  di  autorizzazione  risulti  compatibile con la tutela del
paesaggio.".