Art. 24. Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 98 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e' introdotto il seguente: "2-bis. Qualora la CTC si pronunci negativamente al rilascio dell'autorizzazione devono essere fornite al richiedente, ove la pronuncia negativa riguardi aspetti di carattere tipologico, le puntuali indicazioni affinche' l'escuzione dei lavori oggetto della richiesta di autorizzazione risulti compatibile con la tutela del paesaggio.".